Cass. pen. n. 79 del 19 aprile 1996

Testo massima n. 1


Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non è reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto).

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