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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1616 del 5 ottobre 1996

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1616 del 5 ottobre 1996

Testo massima n. 1

In tema di corruzione, la materiale dazione di somme di denaro può costituire un semplice momento satisfattivo della complessiva vicenda. Pertanto, quando la corruzione riguarda l’attività giudiziaria, così asservita agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale, interessi assecondati secondo determinazioni, ideazioni ed illecite concertazioni incentrate nel luogo stesso di collocazione e diffusione degli scopi delittuosi, identificabile con quello della sede delle società gestite dal gruppo stesso, irrilevante – ai fini della competenza territoriale – è il luogo in cui sia avvenuta la consegna del danaro. [ Fattispecie relativa alla custodia cautelare in carcere disposta per il reato ex art. 319 c.p., nei confronti del dirigente di un ufficio giudiziario, nella quale è stata ritenuta che la competenza si fosse radicata in Milano, ove avevano sede le società del gruppo imprenditoriale, e non in Roma, ove erano stati consegnati compensi in danaro ].

Testo massima n. 2

La data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell’atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si «libera» del provvedimento medesimo affidandolo all’ausiliario — cancelliere o segretario — che lo completa con l’attestazione dell’avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell’ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva. [ In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la pronuncia di giudice di merito che aveva individuato la data certa — rilevante ai fini della tempestività della convalida di un sequestro — in quella apposta dallo stesso magistrato in calce all’atto e non in quella — unica ad essere stata ufficialmente attestata dall’ausiliario — in cui erano state predisposte le copie conformi per la notifica del provvedimento ].

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