Cass. civ. n. 12487 del 08 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Contrattazione collettiva - Periodo di comporto fissato in ventiquattro mesi - Calcolo del termine - Modalità - Fattispecie.


In tema di computo del periodo di comporto, quando lo stesso è fissato dal contratto collettivo in ventiquattro mesi - e non è possibile attribuire a tale previsione un significato convenzionale diverso da quello desumibile dal calendario comune - la durata di ciascun anno (dodici mesi) deve considerarsi pari a trecentosessantacinque giorni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il comporto fosse pari a trecentosessanta giorni - trenta giorni per ciascun mese moltiplicati per dodici -, non assumendo rilievo la clausola, pure presente nell'accordo collettivo, ma dettata per il diverso ambito retributivo, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 41583 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2963
Cod. Proc. Civ. art. 155
Contr. Coll. 31/03/2015 art. 58 com. 2

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