14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1333 del 22 marzo 1996
Posted at 16:00h
in Massimario
Testo massima n. 1
Lo spostamento della competenza per territorio, previsto dal comma 2 dell’art. 11 c.p.p. per i procedimenti connessi a quello che riguarda un magistrato [ sia questi indagato o imputato, persona offesa o danneggiata dal reato ] permane anche nel caso di successiva archiviazione nei confronti del magistrato stesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]