Cass. pen. n. 1333 del 22 marzo 1996

Testo massima n. 1


Lo spostamento della competenza per territorio, previsto dal comma 2 dell'art. 11 c.p.p. per i procedimenti connessi a quello che riguarda un magistrato (sia questi indagato o imputato, persona offesa o danneggiata dal reato) permane anche nel caso di successiva archiviazione nei confronti del magistrato stesso.

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