Cass. civ. n. 12489 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - IN GENERE Diritti di porto - Equiparazione con i diritti aereoportuali - Aggio spettante al vettore quale corrispettivo del servizio - Inclusione nella base imponibile IVA - Fondamento.
Il soggetto debitore dei diritti di porto va individuato, in assenza di una normativa espressa e in base all'art. 5, comma 5, della l. n. 324 del 1976 (riguardante i diritti aereoportuali), nel vettore, al quale spetta un aggio - quale corrispettivo del servizio per la loro riscossione dai passeggeri (con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi) - che, regolato dalla previsione di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, rientra nella base imponibile IVA, comprendente ogni corrispettivo, onere e spesa pagati dal consumatore finale al soggetto passivo che gli rende il servizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1