Cass. pen. n. 45248 del 24 novembre 2003

Testo massima n. 1


La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non di competenza per territorio. Essa pertanto può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.p.

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