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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4697 del 7 febbraio 2002

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4697 del 7 febbraio 2002

Testo massima n. 1

L’eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del codice di rito, e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, in
limine judicii.

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