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Art. 21 — Incompetenza

Art. 21 — Incompetenza

1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 23 comma 2.

2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [ 173 c.p.p.], prima della conclusione dell’udienza preliminare [ 421, 422 c.p.p.] o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53218/2018

L’eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, “in limine judicii”. [In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche la speciale competenza stabilita dall’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio, ed è pertanto rilevabile entro i termini di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 2336/2015

In materia cautelare, l’eccezione sull’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità.

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Cass. pen. n. 38957/2014

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l’applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all’art. 35 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il risarcimento corrisposto dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l’attivazione dell’imputato per l’eliminazione delle conseguenze dell’illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.

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Cass. pen. n. 14016/2014

L’esecutività della decisione con cui il Tribunale ai sensi dell’art. 310 c.p.p. abbia deciso l’applicazione di una misura cautelare è in ogni caso preclusa dall’emissione di sentenza di incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale prima che la pronuncia diventi definitiva.

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Cass. pen. n. 12007/2014

In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente, preclude l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 2296/2014

L’incompetenza per territorio va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima si sia tenuta dinanzi al GUP distrettuale, ai sensi dell’art. 328, comma primo bis, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 27996/2012

L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. [In motivazione la Corte ha precisato che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti].

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Cass. pen. n. 2148/2012

Il giudice, investito della cognizione in conseguenza della sentenza di incompetenza per territorio pronunciata da altro giudice, può sollevare conflitto entro i medesimi limiti temporali riconosciuti alle parti per eccepire l’incompetenza medesima. [Nella specie la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto sollevato dal giudice in seguito all’espletata istruttoria dibattimentale].

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Cass. pen. n. 40244/2006

La questione di competenza per territorio, davanti al giudice che abbia omesso di proporre il conflitto avverso la decisione del primo giudice di tardiva rilevazione dell’incompetenza, può essere proposta, nei limiti temporali di cui all’art. 21, comma 2, c.p.p., soltanto per il profilo della erroneità dell’individuazione del giudice competente e non anche per quello della tardiva rilevazione dell’incompetenza.

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Cass. pen. n. 33435/2006

Per il principio della perpetuatio jurisdictionis la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio.

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Cass. pen. n. 25318/2004

L’incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata o eccepita entro i termini fissati dall’art. 21 comma secondo c.p.p.: nell’ipotesi in cui la conoscenza del procedimento connesso avvenga successivamente alla loro scadenza, resta comunque invalicabile il termine della conclusione del giudizio di primo grado, in forza del principio generale di cui all’art. 23 c.p.p.

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Cass. pen. n. 13687/2003

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice.

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Cass. pen. n. 4697/2002

L’eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del codice di rito, e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, in limine judicii .

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Cass. pen. n. 14/2000

La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa [e ciò ancorché prima dell’accordo la questione sia stata prospettata dall’imputato interessato] a differenza del difetto di giurisdizione e dell’incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell’art. 21 c.p.p., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia.

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Cass. pen. n. 6559/1999

L’incompetenza per territorio non può essere eccepita né rilevata dopo il termine preclusivo costituito dall’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti: e ciò anche se la possibilità concreta di proporla sia sorta successivamente nel corso del dibattimento.

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Cass. pen. n. 13624/1998

La scelta del giudizio abbreviato non implica l’accettazione della competenza del giudice investito della richiesta, salve le preclusioni previste dalla legge in ordine alla eccepibilità della incompetenza.

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Cass. pen. n. 3375/1998

Nel corso delle indagini preliminari, in sede di riesame non sono proponibili questioni in ordine alla competenza del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, non potendo trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate, in materia di incompetenza per territorio, dagli artt. 21, comma secondo, e 24 c.p.p. e non rientrando, d’altra parte, nei poteri del tribunale del riesame pronunciare l’annullamento della suddetta ordinanza per violazione delle regole sulla competenza territoriale, attesa l’assenza di norme, generali o specifiche, che prevedano siffatte violazioni come causa di nullità.

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Cass. pen. n. 7826/1997

La valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all’art. 491 comma primo c.p.p., vale a dire subito dopo l’accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non pone solo una preclusione all’eccezione di incompetenza in fase ulteriore — con l’implicazione che non è possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino una diversità del fatto contestato — ma anche sotto il profilo dell’irrilevanza dell’analisi di fondatezza, dell’eccezione intanto respinta, alla luce delle sopravvenienze, perché la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il legislatore limitare il rilievo d’incompetenza a questa fase a vantaggio dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del processo.

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Cass. pen. n. 3882/1997

Il pubblico ministero non può mai richiedere al giudice di dichiararsi incompetente, poiché, ove egli ritenga tale incompetenza, deve trasmettere gli atti all’ufficio del P.M. presso il giudice competente. Pertanto, qualora egli si rivolga al giudice presso il quale esercita le sue funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto giudice si dichiari incompetente, posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità.

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Cass. pen. n. 2117/1996

Poiché nel procedimento di sorveglianza – disciplinato dall’art. 678 in relazione all’art. 666 c.p.p. – non è prevista una norma specifica riguardante l’eccezione di incompetenza per territorio, deve ritenersi che la materia in esame sia regolata dalla norma di carattere generale prevista dall’art. 21, comma 2, c.p.p. secondo la quale l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare, e, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, c.p.p. Ne consegue che nel procedimento di sorveglianza, mancando l’udienza preliminare, l’incompetenza per territorio, a pena di decadenza, può essere rilevata o eccepita solo in apertura della udienza, che si svolge in contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del difensore. [Nella fattispecie, la questione di competenza era stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione].

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Cass. pen. n. 231/1996

L’incompetenza per materia può essere dedotta nel procedimento de libertate, sia in sede di riesame che di ricorso per saltum in cassazione, solo quando emerga ictu oculi, cioè quando l’incompetenza allo stato degli atti sia chiaramente percepibile. Nella fase delle indagini preliminari infatti più che di reati deve parlarsi di «ipotesi di reato» ed occorre tener conto della fluidità della contestazione, che si concretizza in una imputazione solo al termine delle indagini. Quando perciò la complessità della materia oggetto di accertamenti non consente di ipotizzare una individuata e delimitata ipotesi, ma lascia facilmente prevedere la concorrenza di altri reati di competenza superiore, la competenza del tribunale non può essere esclusa. [Nel caso di specie il provvedimento cautelare era stato emesso per violazione della legge su finanziamento dei partiti politici e la Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia del tribunale poiché dallo stesso contenuto del provvedimento restrittivo emergeva la possibile esistenza di reati di corruzione o concussione].

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Cass. pen. n. 30/1995

La circostanza che l’indagato sia [o sia stato] ministro della Repubblica non fa cambiare natura al concorso nell’associazione per delinquere di stampo mafioso che gli sia stato contestato non già per la sua attività di ministro, bensì per la sua attività di uomo di partito, occasionalmente divenuto ministro in un momento della storia di quel concorso. [Fattispecie in tema di competenza, relativamente alla quale la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha escluso la competenza funzionale del cosiddetto tribunale dei ministri, per affermare quella del giudice ordinario].

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Cass. pen. n. 5230/1995

La competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute dichiarazioni rese nel dibattimento dall’imputato circa il luogo della commissione del reato; la legge processuale, infatti, stabilendo, art. 21, comma 2, c.p.p., che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p. — cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti — ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le «questioni preliminari», ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione; né, ponendo il predetto limite temporale alla rilevabilità od eccepibilità dell’incompetenza territoriale, la legge formula alcuna riserva per il caso che la necessità di proporre la questione sorga solo nel corso del dibattimento per l’emergenza di nuovi elementi. [Nell’affermare detto principio la corte ha altresì precisato che ai fini della determinazione della competenza territoriale non può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, dovendosi la competenza stessa determinare in base ad elementi oggettivamente certi].

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Cass. pen. n. 9924/1995

L’eccezione d’incompetenza per materia, segnatamente quando viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, pur essendo di per sè ammissibile, in considerazione dei limiti propri del sindacato della Corte di cassazione — preclusi di ogni accertamento di fatto — deve essere necessariamente fondata su elementi certi ed inequivocabili. [Nella fattispecie, con il ricorso si adduceva la minore età dell’imputata e si eccepiva conseguentemente l’incompetenza del pretore che aveva pronunciato la sentenza all’esito del rito previsto dagli artt. 444 e segg. c.p.p. La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima disattendendo l’assunto difensivo in quanto basato unicamente sulla esibizione di un passaporto che risultava rilasciato a persona avente un prenome diverso da quello dell’imputata e recante altri dati non coincidenti con quelli indicati dall’imputata stessa in sede di convalida dell’arresto].

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Cass. pen. n. 1925/1995

L’incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione della misura stessa e nessuna preclusione sussiste, nel procedimento de libertate, al riconoscimento dell’incompetenza del Gip del tribunale non situato nel capoluogo del distretto giudiziario alla emissione di un provvedimento restrittivo per uno dei reati che, ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., è funzionalmente attribuito alla competenza del Gip del capoluogo del distretto. Il provvedimento custodiale emesso dal giudice incompetente è perciò nullo, ma la dichiarazione di nullità non ne determina la immediata inefficacia operando il principio della conservazione degli effetti e trovando applicazione l’art. 27 c.p.p. poiché a nulla rileva la circostanza che l’incompetenza funzionale sia constatata dal giudice del gravame e non direttamente dal giudice che ha emesso il provvedimento custodiale.

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Cass. pen. n. 1655/1995

Anche nell’ambito del procedimento de libertate è possibile sollevare la questione di competenza del giudice. Invero, ciascun giudice, nell’assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza e su tale sua valutazione, positiva o negativa, non può essere precluso il sindacato del giudice dell’impugnazione, una volta che sia legittimamente investito dell’esame del problema, tanto più quando l’incompetenza denunciata si traduca in un difetto di attribuzione del giudice in relazione alla funzione esercitata, giacché tale difetto lo priva della specifica idoneità all’adozione del provvedimento. [Fattispecie relative a misura custodiale emessa, in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., da giudice diverso da quello del tribunale capoluogo del distretto che sarebbe stato competente ai sensi dell’art. 328, comma primo bis, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2949/1995

La dichiarazione di incompetenza per materia può essere emessa dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, ed in particolare anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. — da coordinarsi, a tale fine, con l’art. 21, comma 1, dello stesso codice — delle quali costituisce antecedente logico; un’opposta soluzione realizzerebbe infatti un inammissibile risultato, nel senso che le predette questioni verrebbero risolte da un giudice incompetente per materia. [Nella specie il ricorrente si doleva che la dichiarazione di incompetenza per materia fosse stata pronunciata dal giudice del dibattimento prima della decisione sulla prospettata eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile].

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Cass. pen. n. 366/1995

L’art. 21 c.p.p. prevede che l’incompetenza per materia può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Peraltro, alla regola dell’indiscriminata rilevabilità il legislatore ha posto due eccezioni: l’ipotesi in cui l’incompetenza sia determinata dalla connessione e quella prevista dal comma 2 dell’art. 23 c.p.p., in cui il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore [cosiddetta incompetenza per eccesso o ipercapacità]. In tale eventualità l’incompetenza deve essere rilevata o eccepita entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., e cioè subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

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Cass. pen. n. 242/1995

L’incompetenza per territorio non può essere eccepita o rilevata d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 491 c.p.p., dopo che per la prima volta sia compiuto in dibattimento l’accertamento della costituzione delle parti. Il rinvio del dibattimento subito dopo il compimento di tale verifica a seguito della rinunzia dell’incarico da parte del difensore di fiducia è del tutto irrilevante al fine del superamento di tale limite, non essendo previsto dall’ordinamento alcun termine a difesa per la nomina di altro difensore, ma soltanto a favore del nuovo difensore nominato o designato che ne faccia richiesta.

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Cass. pen. n. 2729/1994

Il legislatore ha tenuto ben distinto il regime della competenza per connessione dal regime della competenza per materia. Ciò anche quando la connessione incida su quest’ultimo tipo di competenza per essere i procedimenti connessi attribuiti alla cognizione di giudici diversi ratione materiae. Invero, mentre il primo comma dell’art. 21 c.p.p. prescrive la rilevabilità, anche di ufficio, della incompetenza per materia in ogni stato e grado del processo, il terzo comma dello stesso articolo, assimilando il regime della incompetenza per connessione [anche quando comporti una diversa attribuzione di competenza per materia] al regime della competenza per territorio, stabilisce che essa può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. E, proprio utilizzando le regole che conducono a differenziare la competenza per materia dalla competenza per connessione, quest’ultima – soprattutto in un regime dal quale è stato cancellato il sistema della pregiudizialità omogenea disciplinata dall’art. 18 c.p.p. 1930 – pur accomunata nell’identica ratio del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, resta ancora la risultante dell’introduzione di un criterio attributivo della competenza dettato da prevalenti ragioni di economia processuale.

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Cass. pen. n. 19/1994

L’incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione. [In motivazione, la S.C. ha osservato che il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l’improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioé sia dell’incompetenza del giudice, sia dell’urgenza del provvedimento assunto].

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Cass. pen. n. 4679/1994

Poiché l’incompetenza per materia è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, essa è deducibile anche nella fase precedente al giudizio. [Fattispecie relativa a mancata dichiarazione di incompetenza per materia in sede di giudizio di riesame, in cui la S.C. ha dichiarato la competenza del Gip del tribunale del capoluogo di distretto, vertendosi in tema di reato previsto dall’art. 416 bis c.p.].

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Cass. pen. n. 3707/1994

Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., la competenza, riservata al Gip del capoluogo del distretto, all’adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini [art. 15 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modif. in L. 20 gennaio 1992, n. 8], ha natura funzionale, in quanto attiene all’individuazione delle attribuzioni del giudice ed alla instaurazione di un corretto rapporto processuale. La sua mancanza determina la violazione di una regola fondamentale nella distribuzione tra i vari magistrati dei limiti funzionali, inerenti alla materia e contestualmente al territorio, con deroga agli ordinari criteri. Ne deriva che il giudice, nell’assumere uno dei provvedimenti predetti, è sempre obbligato a verificare l’esistenza della menzionata competenza sulla base delle risultanze cui dispone. Allo stesso dovere è chiamato anche il giudice dell’impugnazione, legittimamente investito dell’esame della questione, quando l’incompetenza denunciata si traduca in un’asserita totale estraneità del magistrato investito, perché privo delle stesse funzioni, necessarie per la pronuncia adottata.

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Cass. pen. n. 2808/1994

Nel procedimento di sorveglianza l’incompetenza per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza davanti al tribunale di sorveglianza.

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Cass. pen. n. 1099/1994

Il Collegio per i reati ministeriali, nella fase successiva all’autorizzazione a procedere, svolge le funzioni che erano proprie del G.I. con applicazione delle norme procedurali del previgente codice del 1930 giacché soltanto queste si conformano alla sua struttura e consentono l’esplicazione della funzione per la quale è stato creato dalla volontà legislativa costituzionale.

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Cass. pen. n. 1420/1994

Nel caso di conflitto di competenza per materia, il conflitto stesso va risolto a favore del giudice che ha competenza più ampia, potendo quest’ultimo – alla stregua delle risultanze delle indagini ulteriori – dare ai fatti una diversa ed anche meno grave definizione giuridica a decidere al riguardo.

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Cass. pen. n. 723/1994

Nella fase delle indagini preliminari, prima dell’udienza preliminare, l’incompetenza per territorio può essere rilevata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 22 c.p.p., ma non può essere eccepita dall’indagato. Ne consegue che non rientra nei compiti del tribunale del riesame decidere questioni attinenti alla detta competenza, avendo il medesimo tribunale solo il potere di annullare, riformare o confermare l’ordinanza applicativa di misura cautelare, in relazione ai parametri di valutazione relativi alla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta fra le varie misure possibili.

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Cass. pen. n. 14/1994

Il collegio per i reati ministeriali previsto dall’art. 7 della legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale-costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del pubblico ministero, anche quelle del giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale giudice per le indagini preliminari, il provvedimento da questi adottato [nella specie trattavasi di ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero], non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, a nullità assoluta e insanabile.
L’incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sull’idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un’esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. [Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1].
Posto che l’incompetenza per materia – alla quale è, per molti aspetti assimilabile quella funzionale – deve ritenersi deducibile, sulla base essenzialmente del disposto di cui all’art. 21, comma primo, c.p.p. [nel quale, significativamente, figura il termine «processo» in luogo di quello «giudizio» che figurava nell’omologa disposizione costituita dall’art. 33 del codice abrogato], anche nella fase precedente al giudizio, nulla rilevando in contrario né la disciplina contenuta nell’art. 22 c.p.p. [che regola soltanto i diversi provvedimenti che il giudice, a seconda delle fasi procedimentali in cui opera, deve adottare in relazione ad un accertato difetto di competenza], né la prevista possibilità, per il giudice incompetente, ai sensi degli artt. 27 e 291 c.p.p., di adottare misure cautelari provvisoriamente esecutive, ne deriva che nessuna preclusione sussiste alla deducibilità, in sede di ricorso per saltum avverso ordinanza impositiva di misura cautelare, della non rilevata incompetenza funzionale del Gip che ha pronunciato la detta ordinanza.

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Cass. pen. n. 2750/1993

Nell’attuale sistema processuale penale non è ipotizzabile alcuna ipotesi di conflitto di giurisdizione o di competenza tra giudice e P.M. Ne consegue l’inammissibilità del conflitto denunciato tra il Tribunale di Milano e il collegio inquirente per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, previsto dall’art. 7 della L. 16 gennaio 1989, n. 1, il quale procede con i poteri che spettano al P.M. nella fase delle indagini preliminari [art. 1, secondo comma, L. 5 giugno 1989, n. 219].

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Cass. pen. n. 2096/1993

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento il giudice può conoscere della propria competenza per materia, ex art. 21 c.p.p., ma solo sul fatto contestato che sia rimasto immutato, non avendo egli, allo stato, potuto prendere piena conoscenza del merito della causa. L’incompetenza per materia potrà essere rilevata, anche di ufficio, dal giudice, per il caso di modificazione, soltanto nel corso del dibattimento, ai sensi degli artt. 516, 517, 518, secondo comma, 521, secondo e terzo comma, c.p.p. [Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, il pretore nella fase preliminare era pervenuto a dichiarare la propria incompetenza non già in relazione alla ipotesi di fatto-reato contestata [ricettazione di titolo di credito di provenienza delittuosa], bensì per una ipotesi di fatti diversi da come descritto nel decreto di citazione, comunque costituente un fatto-reato previsto da una legge speciale].

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Cass. pen. n. 625/1993

In assenza di norme specifiche attinenti l’incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza [quale risulta disciplinato del combinato disposto degli artt. 678 e 666 c.p.p.], deve farsi necessariamente riferimento alle norme di carattere generale e, segnatamente, all’art. 21 comma secondo c.p.p., secondo cui «l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491 comma primo». Deve quindi ritenersi che, nel procedimento in questione, caratterizzato anch’esso da un’apposita udienza, svolta nel contraddittorio delle parti, l’incompetenza per territorio possa essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, solo in apertura dell’udienza stessa o, tutt’al più [ove si voglia equiparare quest’ultima a una udienza preliminare], prima della sua conclusione. [Nella specie la questione di competenza era stata invece sollevata soltanto in sede di ricorso per cassazione].

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Cass. pen. n. 4210/1992

Nella fase dei procedimenti incidentali de libertate il sistema delineato dall’art. 21 ss. c.p.p. tende alla conservazione dei provvedimenti emessi e delle prove acquisite anche da giudice incompetente, riservando alla fase del giudizio le questioni risolutive sulla competenza. Consegue che in tale fase la valutazione e la pronuncia sulla competenza hanno carattere limitato e non definitivo perché riferite agli elementi dei quali è possibile disporre in quel momento.

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