Cass. civ. n. 12499 del 10 maggio 2023
Testo massima n. 1
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetti - Rivendicazione - Dato tecnico risultante da descrizione e disegni allegati - Necessità di valutazione da esperto del ramo - Esclusione - Ragioni - Interpretazione del brevetto - Modalità.
In tema di brevetti, la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati, senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto esperto del ramo, poiché l'interpretazione del brevetto va compiuta secondo i principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili anche per gli atti diversi dal negozio giuridico, tenendo conto del tenore letterale delle parole tecniche e del loro significato logico e contemperando la protezione del titolare e la sicurezza giuridica per i terzi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 2
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 3