Cass. pen. n. 4527 del 8 febbraio 2005
Testo massima n. 1
L'art. 13 comma 2 c.p.p., che non ha abrogato l'art. 264 c.p.m.p. (c.p. mil. pace), si applica nella delimitazione della vis attractiva nella giurisdizione ordinaria di tutti i casi di connessione prefigurati dall'art. 264 cit., essendo stata la connessione a favore della giurisdizione ordinaria confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia più grave o di pari gravità rispetto a quello militare. L'art. 264 cit. pertanto non si applica quando il reato più grave è quello militare. Non si applica l'art. 13 comma 2 c.p.p. nell'ipotesi in cui il reato militare è commesso da un militare in concorso con un soggetto non appartenente alle Forze armate. Per escludere l'operatività dell'art. 13 è sufficiente osservare che la disposizione ha come indispensabile presupposto una pluralità di reati, comuni e militari, e che, invece, l'art. 110 c.p. configura una fattispecie plurisoggettiva unitaria. Nel sistema del c.p.p. la connessione costituisce un criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza: pertanto deve escludersi la sopravvivenza della disposizione contenuta nella parte finale del comma 2 dell'art. 264 c.p.m.p., che prevede il potere della Corte di cassazione di separare i procedimenti con apprezzamento discrezionale delle ragioni di convenienza che suggeriscono di preservare la giurisdizione speciale nei confronti del militare, indipendentemente dal requisito della maggiore gravità del reato militare.
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