Art. 13 – Codice di procedura penale – Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [102, 134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26615/2024
In caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile. (Fattispecie relativa ad imputato dichiarato "assente" dal presidente del collegio, così come risultava dai verbali stenotipici, ed indicato, invece, come "presente" e poi come "non comparso" nei verbali riassuntivi delle diverse udienze dibattimentali).
Cass. civ. n. 24285/2024
Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 15389/2024
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 12634/2024
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 11842/2024
La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall'art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale.
Cass. civ. n. 46502/2023
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal testimone. (Fattispecie in cui il testimone ha impugnato, con ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice di merito con cui era stato ordinato il suo accompagnamento coattivo).
Cass. civ. n. 45175/2023
Il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Conf.: n. 7785 del 1996,
Cass. civ. n. 41384/2023
In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 4611/2023
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Cass. civ. n. 872/2023
L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20593/2022
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
Cass. pen. n. 18621/2017
All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 14289/2017
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.
Cass. pen. n. 14008/2011
Il giudice militare ha giurisdizione per il reato militare, che pure sia connesso con un più grave reato comune, se per tale ultimo non ricorra una condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio, e ciò per l'impossibilità di trattazione congiunta.
Cass. pen. n. 5135/2006
Nel caso in cui nel reato militare concorrano civili insieme con i militari, nonostante la connessione tra i procedimenti, le sfere di giurisdizione rimangono separate, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili.
Cass. pen. n. 4527/2005
L'art. 13 comma 2 c.p.p., che non ha abrogato l'art. 264 c.p.m.p. (c.p. mil. pace), si applica nella delimitazione della vis attractiva nella giurisdizione ordinaria di tutti i casi di connessione prefigurati dall'art. 264 cit., essendo stata la connessione a favore della giurisdizione ordinaria confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia più grave o di pari gravità rispetto a quello militare. L'art. 264 cit. pertanto non si applica quando il reato più grave è quello militare. Non si applica l'art. 13 comma 2 c.p.p. nell'ipotesi in cui il reato militare è commesso da un militare in concorso con un soggetto non appartenente alle Forze armate. Per escludere l'operatività dell'art. 13 è sufficiente osservare che la disposizione ha come indispensabile presupposto una pluralità di reati, comuni e militari, e che, invece, l'art. 110 c.p. configura una fattispecie plurisoggettiva unitaria. Nel sistema del c.p.p. la connessione costituisce un criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza: pertanto deve escludersi la sopravvivenza della disposizione contenuta nella parte finale del comma 2 dell'art. 264 c.p.m.p., che prevede il potere della Corte di cassazione di separare i procedimenti con apprezzamento discrezionale delle ragioni di convenienza che suggeriscono di preservare la giurisdizione speciale nei confronti del militare, indipendentemente dal requisito della maggiore gravità del reato militare.
Cass. pen. n. 4766/2003
Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.
Cass. pen. n. 1399/2000
La norma di cui all'art. 13, secondo comma, c.p.p., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione. (Nella specie il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a concorso di reato tributario e truffa militare e il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla Procura militare per il seguito di competenza in ordine al reato militare; ma alla fine il Tribunale militare aveva erroneamente emesso sentenza di improcedibilità ex art. 649 c.p.p., sul rilievo della sua già intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione). (Non risultano precedenti).
Cass. pen. n. 6780/1998
In materia di giurisdizione non opera il principio, valido invece riguardo alla competenza, secondo cui la connessione può produrre effetti soltanto a condizione che i procedimenti connessi si trovino nella stessa fase. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la denuncia di conflitto di giurisdizione tra giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare e giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario con riguardo a reato militare connesso con più grave reato comune per il quale era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dichiarando quindi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario).
Cass. pen. n. 12782/1995
La connessione di procedimenti prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p. che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario — opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Ne consegue che, nel diverso caso di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato militare, non opera la connessione prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p., che richiede la presenza di più reati diversi, bensì è applicabile la disposizione prevista dall'art. 14, c.p.m.p., in base alla quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
Cass. pen. n. 9800/1994
Quando il codice penale militare non preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi di reato prevista dal codice penale comune, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. (Fattispecie in tema di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p., che non trova corrispondenza in analoga figura nel codice penale militare).