Cass. pen. n. 4766 del 31 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.

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