Cass. pen. n. 12782 del 29 dicembre 1995

Testo massima n. 1


La connessione di procedimenti prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p. che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario — opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Ne consegue che, nel diverso caso di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato militare, non opera la connessione prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p., che richiede la presenza di più reati diversi, bensì è applicabile la disposizione prevista dall'art. 14, c.p.m.p., in base alla quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

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