Cass. civ. n. 12562 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA' SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanza minima tra fabbricati per zone omogenee - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Derogabilità con regolamento comunale - Inammissibilità - Conseguenze.


Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del d. m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29732 del 2017

Normativa correlata

Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2
Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 1
Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 873

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