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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1429 del 4 giugno 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1429 del 4 giugno 1996

Testo massima n. 1

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile direttamente in Cassazione, il provvedimento con il quale il tribunale avanti al quale sia presentata richiesta di rimessione, ordina la separazione della posizione dell’imputato che chiede la rimessione e la prosecuzione del procedimento per gli altri. In ogni caso gli altri imputati che non hanno presentato la richiesta di rimessione non possono aver interesse a sollevare la questione relativa alla separazione dei procedimenti in quanto questi non potrebbero comunque partecipare all’udienza camerale in cassazione che decide la rimessione. Inoltre non è possibile in linea di principio ipotizzare l’abnormità di un provvedimento non con riferimento al contenuto positivo di esso, ma in relazione a quanto in esso non è compreso eccependo, nel caso di specie, che il provvedimento, per quanto abnorme, avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento per tutti e non, in modo surrettizio [ attraverso la separazione ], solo per l’istante.

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