Cass. civ. n. 12589 del 08 maggio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 - Presupposti - Assenza di frode ed effettivo incremento occupazionale - Rapporti di committenza esclusiva fra impresa che licenzia e impresa che assume - Esclusione del beneficio - Ragioni.


La legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991 presuppone, per un verso, l'insussistenza di condotte fraudolentemente preordinate alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, l'effettivo incremento dell'occupazione in conseguenza dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; pertanto, va esclusa la sussistenza del secondo dei presupposti - e, quindi, il diritto allo sgravio - quando una delle due imprese coinvolte è l'unica committente dell'altra e l'appaltatrice risulta così priva di una reale autonomia economica, perché in tal caso non si realizza un effettivo incremento occupazionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14638 del 2010

Normativa correlata

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST.

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