Cass. pen. n. 9924 del 27 settembre 1995
Testo massima n. 1
L'eccezione d'incompetenza per materia, segnatamente quando viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, pur essendo di per sè ammissibile, in considerazione dei limiti propri del sindacato della Corte di cassazione — preclusi di ogni accertamento di fatto — deve essere necessariamente fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Nella fattispecie, con il ricorso si adduceva la minore età dell'imputata e si eccepiva conseguentemente l'incompetenza del pretore che aveva pronunciato la sentenza all'esito del rito previsto dagli artt. 444 e segg. c.p.p. La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima disattendendo l'assunto difensivo in quanto basato unicamente sulla esibizione di un passaporto che risultava rilasciato a persona avente un prenome diverso da quello dell'imputata e recante altri dati non coincidenti con quelli indicati dall'imputata stessa in sede di convalida dell'arresto).
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