Cass. pen. n. 2949 del 22 marzo 1995
Testo massima n. 1
La dichiarazione di incompetenza per materia può essere emessa dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, ed in particolare anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p. — da coordinarsi, a tale fine, con l'art. 21, comma 1, dello stesso codice — delle quali costituisce antecedente logico; un'opposta soluzione realizzerebbe infatti un inammissibile risultato, nel senso che le predette questioni verrebbero risolte da un giudice incompetente per materia. (Nella specie il ricorrente si doleva che la dichiarazione di incompetenza per materia fosse stata pronunciata dal giudice del dibattimento prima della decisione sulla prospettata eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi