14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13687 del 26 marzo 2003
Testo massima n. 1
Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]