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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13687 del 26 marzo 2003

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13687 del 26 marzo 2003

Testo massima n. 1

Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo.

Testo massima n. 2

È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora.

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