Cass. pen. n. 126/2008

Testo massima n. 1


La riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie, di cui all'art. 68 L. n. 633 del 1941 e successive modifiche, è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 126 del 19 novembre 2008

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