Cass. pen. n. 723 del 8 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nella fase delle indagini preliminari, prima dell'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio può essere rilevata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 22 c.p.p., ma non può essere eccepita dall'indagato. Ne consegue che non rientra nei compiti del tribunale del riesame decidere questioni attinenti alla detta competenza, avendo il medesimo tribunale solo il potere di annullare, riformare o confermare l'ordinanza applicativa di misura cautelare, in relazione ai parametri di valutazione relativi alla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta fra le varie misure possibili.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi