Cass. civ. n. 12614 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Riscossione spese processuali penali - Termine per iscrizione a ruolo ex art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Decadenza - Esclusione - Fondamento.


In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21178 del 2017

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

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