Cass. civ. n. 12615 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI Determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Competenza della giunta comunale, nella vigenza ratione temporis dell'art. 32, comma 2, lett. g) della l. n. 142 del 1990 - Individuazione dei criteri economici di riferimento - Fondamento.
In tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990, ratione temporis applicabile, è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, in quanto il richiamo letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione - contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici per procedere alla loro determinazione e perché i provvedimenti in materia di tariffe, non essendo espressione della volontà impositiva dell'ente, sono funzionali a stabilire il corrispettivo del servizio da erogare, nell'ambito della diretta correlazione tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13