Cass. pen. n. 2750 del 23 luglio 1993
Testo massima n. 1
Nell'attuale sistema processuale penale non è ipotizzabile alcuna ipotesi di conflitto di giurisdizione o di competenza tra giudice e P.M. Ne consegue l'inammissibilità del conflitto denunciato tra il Tribunale di Milano e il collegio inquirente per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, previsto dall'art. 7 della L. 16 gennaio 1989, n. 1, il quale procede con i poteri che spettano al P.M. nella fase delle indagini preliminari (art. 1, secondo comma, L. 5 giugno 1989, n. 219).
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