Cass. civ. n. 12620 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento – Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.


Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2795 del 1985

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 1176 com. 1
Cod. Civ. art. 1710
Cod. Civ. art. 2030
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

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