Cass. civ. n. 12649 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66 del 2003 - Esonero dal lavoro notturno di lavoratore avente a carico soggetto in stato di handicap - Interpretazione - Requisito della gravità del predetto stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, l'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 - il quale prevede l'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della l. n. 104 del 1992 - va interpretato nel senso che, ai fini della possibilità dell'esonero in questione, non è necessaria la dichiarazione di gravità dello stato di handicap, in quanto il dato testuale della norma non autorizza l'introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10203 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11 com. 2 lett. C
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53 com. 3
Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

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