Cass. civ. n. 12651 del 09 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE Processo tributario - Competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria - Inderogabilità - Violazione - Motivo di impugnazione - Rimessione al giudice tributario competente - Necessità - Applicabilità nei giudizi di merito e di legittimità.


In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione, rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio a cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice - in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità - di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20671 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

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