Cass. pen. n. 3063 del 15 settembre 1995
Testo massima n. 1
Attesa l'attribuzione al P.M., nel vigente sistema processuale, del ruolo di dominus esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e, pertanto, ove a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore — essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il P.M. ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno, per quast'ultimo, di conoscere anche dell'imputazione modificata o integrata — il medesimo giudice altro non può fare se non disporre, ai sensi, indifferentemente, dell'art. 521, comma 3 o dell'art. 23, comma 1, c.p.p. (attesa, quanto a quest'ultimo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/1993), la trasmissione degli atti al P.M.
Testo massima n. 2
Attesa l'attribuzione al pubblico ministero, nel vigente sistema processuale, del ruolo di dominus esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. Ne consegue che, se a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore - essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il pubblico ministero ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno di quest'ultimo di conoscere anche dell'imputazione modificata o integrata - il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 3 ovvero dell'art. 23, comma 1, c.p.p. (come modificato a seguito della declaratoria di parziale legittimità costituzionale di cui alla n. 76/1993 della Corte costituzionale).
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