Art. 521 – Codice di procedura penale – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica [, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta].
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24906/2019
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Cass. civ. n. 4622/2018
In tema di colpa per omissione, non si ha violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell'omissione del comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte della posizione di garanzia che non abbia comunque inciso in concreto sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte - in presenza di contestazione del reato di lesioni colpose, a titolo di colpa generica e specifica per violazione delle norme in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, a carico del legale rappresentante di una società locatrice di un immobile, per avere omesso di dotare una porta scorrevole dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai binari di scorrimento - ha ritenuto immune da censure la diversa qualificazione giuridica operata nella sentenza d'appello che, in accoglimento della tesi difensiva che aveva contestato la sussumibilità del fatto nel rapporto di lavoro anziché in quello di locazione, aveva fondato la responsabilità sugli obblighi di manutenzione e riparazione della cosa locata gravanti sul locatore ai sensi degli artt. 1575-1577 cod. civ., e sulle disposizioni di cui agli art. 1577-1580 cod. civ. che prevedono la responsabilità per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore).
Cass. civ. n. 1960/2018
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione.
Cass. civ. n. 29248/2018
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione.
Cass. civ. n. 7893/2018
Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.
Cass. civ. n. 9201/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza con la quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non è equiparabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, alla sentenza di non luogo a procedere o al provvedimento di archiviazione ai fini della decorrenza del termine previsto per la proposizione della domanda di riparazione dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 31835/2018
È abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate).
Cass. civ. n. 2712/2017
Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell'atto considerato falso sia stata chiaramente indicata "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di referto medico).
Cass. civ. n. 17213/2017
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcoolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio).
Cass. civ. n. 11956/2017
L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., a fronte dell'originaria contestazione di maltrattamenti).
Cass. civ. n. 5260/2017
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l'imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato).
Cass. civ. n. 3644/2017
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato.
Cass. civ. n. 22296/2017
Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che - a seguito dell'annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto, rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore della sicurezza - aveva nuovamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia).
Cass. civ. n. 17565/2017
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per "la reazione della vittima" all'interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all'intervento dei Carabinieri mentre l'imputato stava entrando nell'istituto di credito).
Cass. civ. n. 54457/2016
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato violato il principio dalla condanna per il delitto di calunnia in luogo del contestato abuso d'ufficio, non potendo sussistere identità del fatto tra le due fattispecie, considerati gli elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale).
Cass. civ. n. 37233/2016
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere.
Cass. civ. n. 11228/2015
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l'imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per "errores in procedendo", della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri).
Cass. civ. n. 10140/2015
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d'ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d'accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 323 cod. pen., dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato).
Cass. civ. n. 9706/2015
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.
Cass. civ. n. 44862/2014
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna per il reato di furto consumato a fronte della contestazione di furto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto.
Cass. civ. n. 42827/2014
La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di lesioni da gravi a lievi).
Cass. civ. n. 3211/2014
Rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa. (Fattispecie nella quale la S.C., nel riqualificare il fatto in estorsione, riteneva essere stato garantito il contraddittorio in quanto il fatto medesimo, già qualificato come estorsione in primo grado, era stato derubricato in truffa dai giudici dell'appello in adesione ad una tesi difensiva).
Cass. civ. n. 47527/2013
Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato in primo grado per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, era stato ritenuto in appello colpevole del tentativo di acquisto della stessa, in linea con una delle ipotesi formulate dalla difesa).
Cass. civ. n. 35574/2013
L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio di cui all'art. 521 c.p.p. la sentenza di condanna per la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, prevista dall'art. 703 c.p., emessa a fronte di una imputazione in cui era stata contestato il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, di cui all'art. 13 l. 11 febbraio 1992 n. 157).
Cass. civ. n. 22368/2013
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che, in presenza di una imputazione di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, riqualifichi il fatto come vendita illegale delle armi medesime. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva provveduto a riqualificare il fatto piuttosto che trasmettere gli atti al P.M. perché procedesse per una nuova imputazione).
Cass. civ. n. 5890/2013
Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 1625/2013
Deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di furto in quella di ricettazione se essa, in concreto, per l'imputato non sia stata prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall'imputato riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo).
Cass. civ. n. 21170/2013
Qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui il fatto, qualificato come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, era stato riqualificato nei termini meno gravi del danneggiamento aggravato).
Cass. civ. n. 41478/2012
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione).
Cass. civ. n. 12139/2012
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna mirando alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, quando dalla detta modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.