Art. 521 – Codice di procedura penale – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica [, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta].
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5890/2013
Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 41478/2012
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione).
Cass. civ. n. 12139/2012
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna mirando alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, quando dalla detta modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.
Cass. civ. n. 6487/2012
È nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto.
Cass. civ. n. 3550/2012
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna che, a fronte di una contestazione ben definita (nella specie, per i reati di concussione e omissione di atti d'ufficio), formuli una serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva incertezza nella ricostruzione del fatto storico, optando per quella più favorevole all'imputato, anziché concludere per una decisione di tipo assolutorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva riqualificato il fatto di concussione come reato di corruzione propria, ritenendolo avvinto dalla continuazione al reato di rifiuto di atti d'ufficio).
Cass. civ. n. 43230/2009
Qualora, a cagione dell’errata qualificazione giuridica del fatto, questo sia stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica anziché da quello collegiale, con conseguente configurabilità della nullità di cui al combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., la corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso con il quale sia stato denunciato il suddetto errore, deve pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Cass. civ. n. 34879/2007
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p. con riguardo alla derubricazione dell'originario reato di concorso in concussione aggravata in quello di concorso in tentata truffa aggravata).
Cass. civ. n. 16422/2007
Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata (articolo 521 del c.p.p.) è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contenuto in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 44228/2001
L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di «fatto diversamente circostanziato», ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., rispetto al quale il giudice di appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 c.p.p. (nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).
Cass. civ. n. 26333/2001
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato non condizionato conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, disponga la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, secondo comma, c.p.p. sul presupposto della diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato.
Cass. civ. n. 7500/2000
In tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) deve ritenersi assolto l'obbligo di contestazione, con riferimento al reato di diffamazione a mezzo della stampa, allorché sia richiamato l'intero articolo, quando la diffamazione risulti da tutto il contesto piuttosto che da singole specifiche espressioni, con la precisa indicazione degli estremi per richiamarlo. Al fine di garantire la più ampia possibilità di difesa non è peraltro necessario che nella contestazione sia riportato integralmente il contenuto dell'articolo di stampa ritenuto diffamatorio.
Cass. civ. n. 11861/1999
Il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali, come ad esempio accade quando fra le due condotte vi è un rapporto di continenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il fatto contestato fosse rimasto sostanzialmente invariato proprio per il rapporto di continenza che lega la condotta del tenutario o dell'organizzatore del gioco d'azzardo, a quella di chi semplicemente partecipa al gioco, rapporto che altresì esclude qualsiasi compromissione del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 2885/1999
In tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa — contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato — esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Pertanto, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria appare atta a violare i principi enunciati dalle suddette norme; ciò avverrà solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato. (Fattispecie nella quale, contenendo l'originaria imputazione l'accusa di aver formato un falso testamento olografo, in corso di dibattimento, era stata formulata l'accusa alternativa di averlo fatto falsificare. Pur non essendo stato il relativo verbale notificato all'imputato, i difensori avevano chiesto ed ottenuto i termini a difesa e la parte aveva ottenuto il rilascio di copia del verbale contenente la contestazione aggiuntiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo non essersi verificata, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 1842/1999
Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all'imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società).
Cass. civ. n. 7142/1998
Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata è volto a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva. Tale regola non adempie ad un ruolo meramente formale di conoscenza, ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa. A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sussistere violazione di detto principio una volta accertato che la contestata violazione dei sigilli era stata compiuta per mezzo di altro soggetto sotto il controllo dell'imputato).
Cass. civ. n. 3460/1998
Il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione. Ciò significa, che il fatto ritenuto in sentenza, affinché il principio di correlazione sia violato, deve porsi in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell'imputazione, dimodoché l'imputato venga messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Ciò non si verifica quando l'imputazione venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, alla cui assunzione abbia partecipato la difesa dell'imputato, sempre che tali integrazioni non incidano sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato in modo che l'imputato stesso sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Cass. civ. n. 1488/1998
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. adducendo la diversità del fatto per essere emerso il concorso dell'imputato con ignoti, peraltro già risultante implicitamente dalla originaria imputazione. In tal caso non si ha, invero, diversità del fatto, ma soltanto regressione del processo ad una fase precedente per il fine, non consentito, di imporre la correzione dell'imputazione.
Cass. civ. n. 9103/1997
Salvo il divieto di reformatio in peius, il principio generale di cui all'art. 521 c.p.p. (potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione) — presidio del principio di obbligatorietà della legge penale — vale anche nel giudizio di legittimità. Tale facoltà di riqualificazione riguarda, oltre al fatto per come descritto nell'imputazione, anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata, in ipotesi diverso, con la conseguenza che la correlazione tra l'imputazione e la decisione può ridursi alla sola identità dell'episodio storico dedotto nel processo, quando il giudice dell'impugnazione constati che in base agli accertamenti contenuti nella sentenza di primo grado il medesimo episodio storico doveva essere considerato più grave per il titolo, per il grado o per le circostanze ed i relativi elementi non appaiano menzionati nell'imputazione contestata. Invero, il potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nell'imputazione — riferendosi ai fatti accertati e superando così la contestazione — deriva sia dall'art. 521 c.p.p., che riguarda la definizione giuridica diversa da quella imputata, sia dall'art. 597 stesso codice, che nell'enunciare tale potere, non fa più menzione dell'imputazione. Ne consegue che i limiti della riqualificazione dell'imputazione sono segnati dalla competenza del giudice di primo grado determinata dall'imputazione e dall'accertamento compiuto.
Cass. civ. n. 3871/1997
Non sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Invero, l'immutazione si verifica solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione.
Cass. civ. n. 9431/1996
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521, a pena di nullità prevista dall'art. 522 c.p.p., a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604 che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.
Cass. civ. n. 8342/1996
La nullità derivante dalla violazione dell'art. 521 c.p.p. non può considerarsi di ordine generale ed assoluto, non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., ma va inquadrata tra le nullità a regime intermedio, come tale sanata se non dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 9545/1995
Non si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, allorché, contestata a taluno una condotta concorsuale, ne venga, poi, affermata la responsabilità per attività individualmente svolta. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la condanna — intervenuta per un episodio di spaccio di stupefacenti, fra una pluralità di fatti contestati a titolo di concorso e in un quadro di criminalità organizzata — di uno tra i presunti concorrenti, a titolo di responsabilità esclusiva).
Cass. civ. n. 5777/1995
Non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di gravità minore: in tal caso l'imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.
Cass. civ. n. 3606/1995
Contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 c.p.p. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma secondo, c.p.p., non è prevista alcuna impugnazione. Né tale decisione può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l'abnorme può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale (adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale), mentre la trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall'art. 521 c.p.p., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme.
Cass. civ. n. 3063/1995
Attesa l'attribuzione al P.M., nel vigente sistema processuale, del ruolo di dominus esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e, pertanto, ove a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore — essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il P.M. ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno, per quast'ultimo, di conoscere anche dell'imputazione modificata o integrata — il medesimo giudice altro non può fare se non disporre, ai sensi, indifferentemente, dell'art. 521, comma 3 o dell'art. 23, comma 1, c.p.p. (attesa, quanto a quest'ultimo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/1993), la trasmissione degli atti al P.M.
Cass. civ. n. 2749/1995
In tema di correlazione tra accusa e sentenza sia sotto la vigenza dell'art. 477 del codice di procedura penale che secondo quanto stabilito dall'art. 521 c.p.p. attuale, il giudice ben può attribuire una definizione giuridica diversa senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione, quando il fatto storico addebitato rimanga identico in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Correttamente perciò, soddisfatte le condizioni indicate, il tribunale può condannare il soggetto tratto a giudizio per il reato di concussione, per il reato di abuso in atti d'ufficio, anche quando l'originaria contestazione sia stata formulata prima della modifica legislativa introdotta con la L. 26 aprile 1990 n. 86 che ha abrogato l'art. 324 c.p. e modificato la formulazione dell'art. 323 c.p. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse arbitrario — perché in violazione della normativa sanitaria che impone al medico di utilizzare solo presidi sanitari autorizzati dal Ministero della sanità ovvero preventivamente assentiti dal direttore sanitario — il comportamento del medico che aveva applicato, dietro corrispettivo, ad un paziente ospedaliero, una capsula sottocutanea per perfusione di analgesici non sottoposta a registrazione e la cui commercializzazione non era stata autorizzata poiché la stessa deve essere considerata presidio medico chirurgico ai sensi dell'art. 189 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e art. 4 R.D. 6 dicembre 1928 n. 3112).
Cass. civ. n. 2025/1995
Il vigente codice di rito autorizza il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al pubblico ministero in due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla necessaria modificazione dell'imputazione (art. 521, comma 2); quando rilevi che il pubblico ministero ha operato la modificazione senza la sussistenza dei necessari presupposti (art. 521, comma 3); e solo in tali ipotesi il provvedimento del giudice è inoppugnabile. Ma, allorché tale restituzione avvenga per altri motivi (quali potrebbero essere l'opportunità di ulteriori accertamenti ovvero l'eventuale incriminazione di altre persone), trattasi di ipotesi assolutamente non previste dall'ordinamento giuridico e, quindi, di inammissibile regressione del procedimento. (Nella specie, relativa ad annullamento sul rilievo della fondatezza del ricorso con il quale si eccepiva l'abnormità del provvedimento, esibita dall'imputato concessione in sanatoria, il pretore rimetteva gli atti al P.M. «per quanto di sua competenza», senza motivare sulle ragioni della decisione).
Cass. civ. n. 7552/1994
In tema di relazione fra sentenza ed accusa, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del principio suddetto postula una modificazione — nei suoi elementi essenziali — del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. (Nella specie, l'imputato era stato tratto a giudizio per avere abusivamente demolito una struttura al piano terra di un preesistente fabbricato ed era stato condannato per avere eseguito lavori sul solaio del terrazzo al secondo piano).
Cass. civ. n. 5907/1994
Sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto, così, di fronte — senza avere avuto alcuna possibilità di difesa — ad un fatto del tutto nuovo. Siffatta violazione non ricorre invece quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. (Fattispecie nella quale nell'ambito della contestazione del delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti erano stati individuati non solo i ruoli dei singoli imputati, bensì anche episodi criminosi concreti di intermediazione, trasporto, collegamento, distribuzione della droga, con riferimento specifico agli imputati: la Corte di cassazione nell'affermare il principio di cui sopra ha ritenuto infondata la censura degli imputati secondo cui sussisteva violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato concorsuale di spaccio di stupefacenti).
Cass. civ. n. 5868/1994
Qualora l'imputato sia stato condannato per il reato di cui all'art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319 (illegale scarico di sostanze nelle acque di cui all'art. 1, stessa legge), laddove allo stesso era stato contestato quello di cui all'art. 25, secondo comma, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (illegale gestione di discarica di rifiuti), si realizza violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza non avendo il giudice dato al fatto una diversa qualificazione, ma avendo condannato per fatto diverso. Diverso infatti è l'oggetto giuridico dei due reati, riguardando la contravvenzione contestata la disciplina dei rifiuti mentre quella ritenuta tutela le acque dall'inquinamento; diversi sono gli elementi costitutivi del fatto perché nel primo caso è punita la destinazione di una data area a luogo di scarico e deposito di rifiuti senza l'autorizzazione regionale mentre nel secondo è punito il fatto di scaricare acque nel suolo o nel sotto suolo senza l'autorizzazione del sindaco; diversa è altresì l'autorizzazione amministrativa idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto, ma per quanto attiene ai suoi contenuti sia per quanto concernente l'autorità legittima a rilasciarla.