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Art. 521 — Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

Art. 521 — Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica , [ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta] .

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 31835/2018

È abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l’insussistenza dell’originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate].

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Cass. pen. n. 29248/2018

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell’imputazione.

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Cass. pen. n. 9201/2018

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l’ordinanza con la quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non è equiparabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, alla sentenza di non luogo a procedere o al provvedimento di archiviazione ai fini della decorrenza del termine previsto per la proposizione della domanda di riparazione dall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 7893/2018

Non v’è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un’imputazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell’imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l’imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell’associazione, di alcuno dei reati fine.

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Cass. pen. n. 4622/2018

In tema di colpa per omissione, non si ha violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell’omissione del comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte della posizione di garanzia che non abbia comunque inciso in concreto sul diritto di difesa. [Fattispecie in cui la Corte – in presenza di contestazione del reato di lesioni colpose, a titolo di colpa generica e specifica per violazione delle norme in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, a carico del legale rappresentante di una società locatrice di un immobile, per avere omesso di dotare una porta scorrevole dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai binari di scorrimento – ha ritenuto immune da censure la diversa qualificazione giuridica operata nella sentenza d’appello che, in accoglimento della tesi difensiva che aveva contestato la sussumibilità del fatto nel rapporto di lavoro anziché in quello di locazione, aveva fondato la responsabilità sugli obblighi di manutenzione e riparazione della cosa locata gravanti sul locatore ai sensi degli artt. 1575-1577 cod. civ., e sulle disposizioni di cui agli art. 1577-1580 cod. civ. che prevedono la responsabilità per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore].

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Cass. pen. n. 1960/2018

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del “locus commissi delicti” “fatto nuovo”, ma una mera variazione dell’originaria contestazione.

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Cass. pen. n. 22296/2017

Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio – prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU – resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell’addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l’imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. [Fattispecie di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che – a seguito dell’annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto, rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore della sicurezza – aveva nuovamente ritenuto la responsabilità dell’imputato per l’assunzione di fatto di una posizione di garanzia].

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Cass. pen. n. 17565/2017

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. [Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per “la reazione della vittima” all’interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all’intervento dei Carabinieri mentre l’imputato stava entrando nell’istituto di credito].

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Cass. pen. n. 17213/2017

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell’intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l’imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcoolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell’originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio].

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Cass. pen. n. 11956/2017

L’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. [Nell’affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 571 cod. pen., a fronte dell’originaria contestazione di maltrattamenti].

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Cass. pen. n. 5260/2017

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora nell’imputazione figurino elementi di fatto “sovrabbondanti” rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l’imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall’imputato].

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Cass. pen. n. 4113/2017

Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, rinviato a giudizio per millantato credito, è condannato per il diverso reato di istigazione alla corruzione, necessitando quest’ultimo del diverso elemento costitutivo rappresentato da un’offerta seria e concreta, rifiutata dal pubblico ufficiale, per commettere un atto contrario ai doveri di ufficio.

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Cass. pen. n. 3644/2017

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all’imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell’art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell’autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all’art. 110 cod. pen., originariamente contestato.

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Cass. pen. n. 2712/2017

Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l’ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell’atto considerato falso sia stata chiaramente indicata “in fatto” ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell’atto oggetto del falso. [Fattispecie in tema di referto medico].

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Cass. pen. n. 54457/2016

La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. [Nella specie, la S.C. ha ravvisato violato il principio dalla condanna per il delitto di calunnia in luogo del contestato abuso d’ufficio, non potendo sussistere identità del fatto tra le due fattispecie, considerati gli elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale].

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Cass. pen. n. 37233/2016

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all’imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere.

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Cass. pen. n. 11228/2015

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d’appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. [Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l’imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per “errores in procedendo”, della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri].

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Cass. pen. n. 10140/2015

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d’ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d’accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all’ulteriore requisito, richiesto dall’art. 323 cod. pen., dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato].

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Cass. pen. n. 9706/2015

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all’art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.

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Cass. pen. n. 44862/2014

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna per il reato di furto consumato a fronte della contestazione di furto tentato, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l’imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell’addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto.

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Cass. pen. n. 42827/2014

La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. [Fattispecie in tema di derubricazione del reato di lesioni da gravi a lievi].

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Cass. pen. n. 3211/2014

Rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa. [Fattispecie nella quale la S.C., nel riqualificare il fatto in estorsione, riteneva essere stato garantito il contraddittorio in quanto il fatto medesimo, già qualificato come estorsione in primo grado, era stato derubricato in truffa dai giudici dell’appello in adesione ad una tesi difensiva].

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Cass. pen. n. 47527/2013

Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. [Fattispecie in cui l’imputato, condannato in primo grado per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, era stato ritenuto in appello colpevole del tentativo di acquisto della stessa, in linea con una delle ipotesi formulate dalla difesa].

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Cass. pen. n. 35574/2013

L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata [oggetto di un potere del pubblico ministero] e decisione giurisdizionale [oggetto del potere del giudice] risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. [Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio di cui all’art. 521 c.p.p. la sentenza di condanna per la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, prevista dall’art. 703 c.p., emessa a fronte di una imputazione in cui era stata contestato il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, di cui all’art. 13 l. 11 febbraio 1992 n. 157].

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Cass. pen. n. 22368/2013

Viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza che, in presenza di una imputazione di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, riqualifichi il fatto come vendita illegale delle armi medesime. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva provveduto a riqualificare il fatto piuttosto che trasmettere gli atti al P.M. perché procedesse per una nuova imputazione].

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Cass. pen. n. 5890/2013

Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

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Cass. pen. n. 1625/2013

Deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all’esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell’originaria imputazione di furto in quella di ricettazione se essa, in concreto, per l’imputato non sia stata prevedibile. [Nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall’imputato riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo].

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Cass. pen. n. 41478/2012

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa. [Fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l’intervento modificativo in senso favorevole all’imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell’imputazione].

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Cass. pen. n. 14991/2012

Non v’è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un’imputazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell’imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio specie se l’imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell’associazione, di alcuno dei reati fine.

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Cass. pen. n. 12139/2012

Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna mirando alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, quando dalla detta modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.

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Cass. pen. n. 6487/2012

È nulla la sentenza d’appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto.

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Cass. pen. n. 3550/2012

Viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza di condanna che, a fronte di una contestazione ben definita [nella specie, per i reati di concussione e omissione di atti d’ufficio], formuli una serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva incertezza nella ricostruzione del fatto storico, optando per quella più favorevole all’imputato, anziché concludere per una decisione di tipo assolutorio. [Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva riqualificato il fatto di concussione come reato di corruzione propria, ritenendolo avvinto dalla continuazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio].

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Cass. pen. n. 36551/2010

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. [Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-falimentare].

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Cass. pen. n. 9916/2010

Ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. [Nella specie la Corte ha ritenuto non violato il principio “de quo” nel caso di passaggio dalla ipotesi, contestata, di importazione di sostanze stupefacenti a quella, ritenuta, di compravendita].

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Cass. pen. n. 43230/2009

Qualora, a cagione dell’errata qualificazione giuridica del fatto, questo sia stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica anziché da quello collegiale, con conseguente configurabilità della nullità di cui al combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., la corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso con il quale sia stato denunciato il suddetto errore, deve pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 42993/2008

Non ricorre un’ipotesi di mutamento della contestazione qualora l’imputato, cui sia stato contestato di essere l’autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l’accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato.

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Cass. pen. n. 38889/2008

Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto.

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Cass. pen. n. 38588/2008

Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l’imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l’aggravante. [Fattispecie in tema di circostanza aggravante “ex” art. 476, comma secondo, c.p.].

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Cass. pen. n. 11335/2008

Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, salvo il divieto di reformatio in peius vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

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Cass. pen. n. 5307/2008

È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. Nella diversa ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all’integrazione dell’atto imputativo, rimanga inerte, il medesimo giudice è invece legittimato ad adottare un provvedimento restitutorio che determini la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 521, comma secondo, c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 35225/2007

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. [Fattispecie in cui l’imputato, citato a giudizio per avere ammesso al lavoro un minore di anni quindici, era stato ritenuto responsabile, in assenza di modifica dell’imputazione, del reato di assunzione di adolescente di età superiore ai quindici anni, ma inferiore ai diciotto, che non aveva adempiuto all’obbligo scolastico].

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Cass. pen. n. 34879/2007

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. [Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 521 c.p.p. con riguardo alla derubricazione dell’originario reato di concorso in concussione aggravata in quello di concorso in tentata truffa aggravata]

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Cass. pen. n. 16422/2007

Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata [articolo 521 del c.p.p.] è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contenuto in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 10663/2004

Non è abnorme, ed è quindi insuscettibile di ricorso per cassazione, l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, rilevata l’esistenza di una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero, abbia disposto la trasmissione degli atti a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 521, comma2, c.p.p.

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Cass. pen. n. 48159/2003

Non è impugnabile, neppure sotto il profilo della sua pretesa abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibattimento il quale aveva ritenuto la diversità del fatto essendo stato l’imputato rinviato a giudizio per rispondere di tentato omicidio come esecutore materiale mentre il suo ruolo sarebbe stato quello di mandante]. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 35120/2003

Non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa [nella specie, la Corte ha escluso che tra l’imputazione di rapina, originariamente contestata, e quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona, vi fosse immutazione, risultando identico il fatto tipico ed essendo modificate solo le modalità di realizzazione della condotta].

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Cass. pen. n. 34051/2003

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato ha comunque avuto modo di difendersi. [Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto rispettato il principio in una sentenza che aveva accertato il verificarsi della violenza contro il pubblico ufficiale mentre stava procedendo ad un atto di identificazione personale non nel momento iniziale della consegna dei documenti di identità, come contestato, ma nel corso della redazione del verbale delle operazioni svolte].

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Cass. pen. n. 23455/2003

Non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestato a taluno il concorso in omicidio volontario con persone rimaste ignote, se ne affermi la responsabilità come mandante e organizzatore, lasciandosi un margine di dubbio solo in ordine alla sua partecipazione alla fase strettamente esecutiva.

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Cass. pen. n. 13595/2003

Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall’art. 521 c.p.p., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora, rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come extraneus nel delitto di bancarotta.

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Cass. pen. n. 7026/2003

Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito.

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Cass. pen. n. 32998/2002

Il disposto dell’art. 521, comma 2, c.p.p., secondo il quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può trovare applicazione — ove non venga attivata la procedura di cui all’art. 423 c.p.p. — anche nell’udienza preliminare, rispondendo essa all’esigenza generale, presente in ogni fase processuale, di verifica della conformità dell’accusa contestata ai fatti emergenti dagli atti.

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Cass. pen. n. 44228/2001

L’applicazione con la sentenza di primo grado di un’aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell’imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un’ipotesi di «fatto diversamente circostanziato», ai sensi dell’art. 521 comma 1 c.p.p., rispetto al quale il giudice di appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l’aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell’art. 604 comma 2 c.p.p. [nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l’aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell’uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d’appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell’aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale].

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Cass. pen. n. 37462/2001

L’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello — contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, c.p.p. — ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al pubblico ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore di trasmettere i predetti atti al pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 32967/2001

Sussiste la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia nel caso in cui l’imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di sottrazione o distruzione compiuta dal proprietario su beni sottoposti a pignoramento previsto dall’art. 388, comma terzo c.p., venga invece condannato per il diverso reato relativo alla sottrazione o distruzione di beni propri affidati alla custodia del proprietario, punito dal quarto comma dello stesso articolo 388 c.p., in quanto il fatto per il quale è intervenuta la condanna si riferisce ad una fattispecie penale diversa, con l’aggiunta della qualità di custode, punito con sanzione edittale più grave, in ordine alla quale l’imputato non ha avuto la possibilità di difendersi.

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Cass. pen. n. 26333/2001

È legittimo il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato non condizionato conseguente all’emissione del decreto di giudizio immediato, disponga la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521, secondo comma, c.p.p. sul presupposto della diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato.

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Cass. pen. n. 17048/2001

Non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nell’ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d’imputazione, atteso che l’imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato. [Fattispecie in cui la sentenza di secondo grado ha accolto l’appello del pubblico ministero il quale, a fronte di assoluzione per il reato di riciclaggio, aveva lamentato la mancata qualificazione del fatto come ricettazione].

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Cass. pen. n. 11082/2000

La violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l’accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un’ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell’addebito che la norma intende sanzionare.

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Cass. pen. n. 10457/2000

Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p., atteso che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose ma distinte modalità di partecipazione criminosa, la decisione con la quale l’imputato, rinviato a giudizio per concorso esterno a una associazione mafiosa, sia stato condannato per partecipazione alla medesima associazione, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell’atto di imputazione e con la sentenza l’imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel «fatto».

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Cass. pen. n. 7500/2000

In tema di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza [art. 521 c.p.p.] deve ritenersi assolto l’obbligo di contestazione, con riferimento al reato di diffamazione a mezzo della stampa, allorché sia richiamato l’intero articolo, quando la diffamazione risulti da tutto il contesto piuttosto che da singole specifiche espressioni, con la precisa indicazione degli estremi per richiamarlo. Al fine di garantire la più ampia possibilità di difesa non è peraltro necessario che nella contestazione sia riportato integralmente il contenuto dell’articolo di stampa ritenuto diffamatorio.

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Cass. pen. n. 3375/2000

Non è impugnabile e non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell’art. 521 c.p.p., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi — in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994 — che l’esigenza di correlazione dell’imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall’art. 423 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5398/2000

A seguito della modifica, introdotta con l’art. 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, dell’art. 162 bis c.p., è ora possibile rimettere l’imputato in termini per chiedere l’oblazione in ipotesi di derubricazione del reato, essendo stato aggiunto a tale articolo il comma settimo, il quale prevede che, «in caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita». Tale disposizione, peraltro, è assoggettata al generale principio tempus regit actum, sicché la stessa non può trovare applicazione ove la fattispecie sia stata già definita con sentenza intervenuta prima della entrata in vigore della norma stessa. [Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la applicabilità della nuova disciplina, in quanto entrata in vigore dopo la emanazione della sentenza impugnata].

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Cass. pen. n. 5329/2000

Qualora venga dedotta la violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell’imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. Sotto tali profili, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal caso l’imputato medesimo si è automaticamente investito della variazione del thema ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesistente la prospettata violazione del principio di correlazione in un caso in cui l’imputato, al quale era stato contestato il delitto di estorsione, aveva dedotto a sua difesa la sussistenza non di minacce bensì di artifici e raggiri, per cui era stato condannato per il diverso delitto di truffa].

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Cass. pen. n. 1708/2000

Il giudice dibattimentale non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto commesso dall’imputato è diverso da quello contestatogli e, nello stesso tempo, assolvere da quest’ultimo l’imputato, giacché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, sicché i due provvedimenti così contestualmente emessi si configurano come atti abnormi, data la loro interna contraddizione e gli effetti conseguitine. [In motivazione, la S.C. ha, peraltro, affermato che la soluzione corretta da seguire in una situazione simile è quella di rilevare la diversità del fatto come risultante dagli elementi di prova acquisiti nel giudizio rispetto a quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell’organo dell’accusa in merito all’esperibilità dell’azione penale per il fatto di reato in questione].

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Cass. pen. n. 14631/1999

La Corte di cassazione può procedere alla corretta qualificazione del fatto anche se questo venga ricompreso in una fattispecie astratta più grave di quella contestata, nel caso in cui, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, il reato sia comunque estinto per prescrizione, dovendo ritenersi che tale statuizione non costituisca reformatio in pejus della decisione impugnata. [Nella specie il fatto contestato come abuso di ufficio è stato diversamente qualificato come corruzione].

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Cass. pen. n. 11861/1999

Il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell’oggetto dell’imputazione capace di compromettere l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali, come ad esempio accade quando fra le due condotte vi è un rapporto di continenza. [Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il fatto contestato fosse rimasto sostanzialmente invariato proprio per il rapporto di continenza che lega la condotta del tenutario o dell’organizzatore del gioco d’azzardo, a quella di chi semplicemente partecipa al gioco, rapporto che altresì esclude qualsiasi compromissione del diritto di difesa].

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Cass. pen. n. 8639/1999

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 3043/1999

L’art. 521, comma 3, c.p.p., secondo cui il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti all’ufficio requirente ove il pubblico ministero abbia effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti degli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p., se deve essere necessariamente coordinato con l’art. 23 c.p.p. [incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado], non può in alcun modo essere interpretato nel senso che sia sufficiente la contestazione in udienza, da parte del pubblico ministero, di un qualsiasi reato di competenza superiore [ancorché emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale] per sottrarre in ogni caso al giudice la cognizione del fatto in ordine al quale sia stata ritualmente esercitata l’azione penale e che costituisce la materia del processo. Ciò significa che la restituzione al pubblico ministero degli atti concernenti l’intero oggetto del giudizio può essere possibile, previa declaratoria di incompetenza per materia, solo ove venga effettuata nel dibattimento la contestazione di un reato, di competenza superiore, che secondo l’apprezzamento del giudice ricomprende e sostituisce quello oggetto della originaria imputazione; qualora viceversa venga contestato — al di fuori dei casi di cui agli artt. 516, 517 e 518.2 c.p.p. — un fatto «nuovo» rispetto a quello originariamente ipotizzato [e cioè un accadimento da questo del tutto difforme ed autonomo per le modalità essenziali dell’azione o per l’evento] che alla prima imputazione semplicemente si aggiunge, senza sostituirla o inglobarla, la restituzione degli atti al pubblico ministero non può che riguardare il fatto o i fatti irritualmente contestati e non abbisogna di alcuna previa declaratoria di incompetenza, essendo l’ordinanza che la dispone lo strumento apprestato dalla legge per rendere effettivo l’obbligo del pubblico ministero, sancito nell’art. 518.1 c.p.p., di «procede[re] nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio». [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme in parte qua l’ordinanza con la quale, dopo che il pubblico ministero aveva contestato in udienza fatti del tutto autonomi rispetto a quello per cui si procedeva, il giudice aveva ordinato la trasmissione all’ufficio di procura di tutti gli atti del processo, così determinando in relazione al reato per il quale era stata validamente esercitata l’azione penale un’inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari].

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Cass. pen. n. 7598/1999

Il principio di correlazione tra reato contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa; mentre non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione. [Nella fattispecie, la Corte, pronunciando in tema di delitti societari, ha ritenuto che la accertata mancanza di un fondo adeguato doveva considerarsi equivalente alla totale assenza del fondo stesso, in quanto indicativa, in ogni caso, di uno squilibrio reale, non portato a conoscenza dei soci e di tutti coloro che avevano diritto ad una corretta informazione].

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Cass. pen. n. 7583/1999

La mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull’oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l’indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un’analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l’imputato, attraverso l’iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all’oggetto della contestazione. [Fattispecie in tema di concorso, tra amministratore «di fatto» e «di diritto», in bancarotta fraudolenta]. In alcuni atti processuali, per mero errore materiale, le due qualifiche risultano invertite, senza tuttavia che mai possa equivocarsi sulla identità dell’imprenditore dichiarato fallito e su quella del gestore di fatto dell’azienda]

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Cass. pen. n. 6302/1999

L’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell’art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta.

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Cass. pen. n. 2885/1999

In tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa — contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato — esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Pertanto, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria appare atta a violare i principi enunciati dalle suddette norme; ciò avverrà solo nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell’imputato. [Fattispecie nella quale, contenendo l’originaria imputazione l’accusa di aver formato un falso testamento olografo, in corso di dibattimento, era stata formulata l’accusa alternativa di averlo fatto falsificare. Pur non essendo stato il relativo verbale notificato all’imputato, i difensori avevano chiesto ed ottenuto i termini a difesa e la parte aveva ottenuto il rilascio di copia del verbale contenente la contestazione aggiuntiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, ritenendo non essersi verificata, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa].

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Cass. pen. n. 1842/1999

Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. [Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all’imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società].

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Cass. pen. n. 500/1999

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. La violazione del principio in parola si verifica quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità.

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Cass. pen. n. 8854/1998

Il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza – che non comporta nullità «generale assoluta e insanabile» – postula una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo a un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. [Nella fattispecie, in cui si verteva in tema di corruzione propria, la Corte ha ritenuto che non ricorresse il difetto di correlazione sia perché tra le due ipotesi, prospettate in alternativa, di commissione dei reati in esecuzione di un accordo tra due ministri o in esecuzione di un «patto spartitorio tra partiti a livello nazionale» non vi era alcuna eterogeneità o incompatibilità, sia perché gli addebiti sostanziali erano comunque rappresentati dalla «richiesta e percezione» delle percentuali e delle somme indicate nel capo di imputazione, attraverso le modalità in quest’ultimo specificate].

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Cass. pen. n. 1488/1998

È abnorme l’ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. adducendo la diversità del fatto per essere emerso il concorso dell’imputato con ignoti, peraltro già risultante implicitamente dalla originaria imputazione. In tal caso non si ha, invero, diversità del fatto, ma soltanto regressione del processo ad una fase precedente per il fine, non consentito, di imporre la correzione dell’imputazione.

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Cass. pen. n. 7142/1998

Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata è volto a tutelare il diritto di difesa dell’imputato, il quale deve essere messo in condizione di conoscere l’addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva. Tale regola non adempie ad un ruolo meramente formale di conoscenza, ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa. A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l’imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo. [Nella specie la Corte ha ritenuto non sussistere violazione di detto principio una volta accertato che la contestata violazione dei sigilli era stata compiuta per mezzo di altro soggetto sotto il controllo dell’imputato].

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Cass. pen. n. 3460/1998

Il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione. Ciò significa, che il fatto ritenuto in sentenza, affinché il principio di correlazione sia violato, deve porsi in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell’imputazione, dimodoché l’imputato venga messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. Ciò non si verifica quando l’imputazione venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, alla cui assunzione abbia partecipato la difesa dell’imputato, sempre che tali integrazioni non incidano sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato in modo che l’imputato stesso sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

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Cass. pen. n. 2894/1998

Non viola il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza la condanna per corruzione nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione.

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Cass. pen. n. 2794/1998

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché si ritenga incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l’originaria contestazione ascriveva all’unico imputato.

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Cass. pen. n. 6753/1998

La verifica dell’osservanza del principio di correlazione tra contestazione e sentenza deve essere condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione – venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi. [Fattispecie in tema di peculato, nella quale la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali, fermo il riconoscimento dell’appropriazione di pubblico denaro da parte degli agenti, avevano accertato che solo le modalità di detta appropriazione erano diverse da quelle descritte nell’imputazione].

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Cass. pen. n. 11429/1997

La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l’imputato è stato condannato, anche nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione e oggetto della costituzione di parte civile. In ogni caso alla parte civile rimane la possibilità di sollecitare l’impugnazione del P.M., che potrà rigettare l’istanza con decreto motivato [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con la quale l’imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, era stato poi condannato per quello di atti di libidine violenta].

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Cass. pen. n. 10362/1997

Ai fini dell’osservanza del principio della correlazione tra accusa e decisione, qualora il fatto risulti «diverso», nei suoi dati fondamentali, la formale modifica dell’imputazione e la relativa contestazione, previste dall’art. 516 c.p.p., non possono trovare equipollenti nell’avvenuta prospettazione degli elementi diversificanti da parte dello stesso imputato, a propria discolpa, e neppure nella c.d. «contestazione sostanziale» ricavabile dalle domande che il pubblico ministero ponga all’imputato nel corso dell’esame.
Quando il fatto ritenuto in sentenza sia diverso da quello contestato sotto il profilo della materialità della condotta e della finalità dell’azione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza indipendentemente dal fatto che la sentenza abbia recepito la prospettazione dei fatti della difesa e che questa abbia perciò avuto modo di difendersi pienamente sul punto. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione del principio di correlazione in una ipotesi in cui l’imputato, curatore fallimentare, tratto a giudizio per il reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali per essersi impossessato del corrispettivo dello sconto di titoli cambiari intestati alla società fallita, era stato poi condannato non per lo stesso reato, ma per aver posto all’incasso i medesimi titoli quali rappresentante legale della società finanziaria beneficiaria]

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Cass. pen. n. 9523/1997

Sussiste violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza quando nei fatti — ivi rispettivamente descritto e ritenuto — non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all’atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante «frode», il furto tra quelli consumati «mediante violenza» contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano anche l’artificio o il raggiro. [Fattispecie in cui la corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell’imputazione].

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Cass. pen. n. 9103/1997

Salvo il divieto di reformatio in peius, il principio generale di cui all’art. 521 c.p.p. [potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione] — presidio del principio di obbligatorietà della legge penale — vale anche nel giudizio di legittimità. Tale facoltà di riqualificazione riguarda, oltre al fatto per come descritto nell’imputazione, anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata, in ipotesi diverso, con la conseguenza che la correlazione tra l’imputazione e la decisione può ridursi alla sola identità dell’episodio storico dedotto nel processo, quando il giudice dell’impugnazione constati che in base agli accertamenti contenuti nella sentenza di primo grado il medesimo episodio storico doveva essere considerato più grave per il titolo, per il grado o per le circostanze ed i relativi elementi non appaiano menzionati nell’imputazione contestata. Invero, il potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nell’imputazione — riferendosi ai fatti accertati e superando così la contestazione — deriva sia dall’art. 521 c.p.p., che riguarda la definizione giuridica diversa da quella imputata, sia dall’art. 597 stesso codice, che nell’enunciare tale potere, non fa più menzione dell’imputazione. Ne consegue che i limiti della riqualificazione dell’imputazione sono segnati dalla competenza del giudice di primo grado determinata dall’imputazione e dall’accertamento compiuto.

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Cass. pen. n. 7704/1997

In tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell’evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un’ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa [e cioè si faccia riferimento alla colpa generica], la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata. [Fattispecie di lesioni colpose gravi in danno di lavoratore, per cui il giudice di merito aveva ritenuto non rientrante nell’addebito di colpa generica la colpa specifica di omissione di sorveglianza diretta o di nomina di un preposto].

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Cass. pen. n. 6208/1997

Qualora nella sentenza di condanna i fatti di reato [nella specie omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili, omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva, omessa dichiarazione di sostituto di imposta, omesso versamento all’erario delle ritenute fiscali operate] corrispondano a quelli contestati nell’imputazione, nessuna violazione del principio di cui all’art. 521 c.p.p. [correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza] è ravvisabile sul rilievo che una diversità tra fatti contestati e fatti giudicati risieda nel rapporto di causalità, che sarebbe diretta e reale nei primi e solo indiretta e ipotetica nei secondi ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.: infatti è proprio l’equivalenza tra causalità diretta o reale e causalità indiretta o ipotetica stabilita da questa norma che esclude quella diversità. [La Suprema Corte ha osservato altresì che non era vero che i giudici di merito non avevano spiegato quale obbligo di impedire l’evento avesse l’imputato ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.: questo obbligo giuridico gli derivava – e quei giudici l’avevano rilevato – dalla sua carica formale di amministratore unico della società, che lo costituiva in una posizione di garanzia rispetto ai beni penalmente tutelati dalla legge n. 516 del 1982, cioè rispetto alla trasparenza e correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari della società, poiché come amministratore formale egli aveva l’obbligo di vigilare e impedire all’amministratore di fatto di commettere i reati menzionati].

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Cass. pen. n. 4980/1997

Qualora il giudice, pur ritenendo il fatto diverso e disponendo con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, emetta tuttavia anche sentenza di assoluzione in ordine all’imputazione contestata, pone in essere un provvedimento abnorme sotto vari profili, per sua interna contraddizione: decide invero su un fatto del quale si è spogliato; emette un provvedimento [l’ordinanza] finalizzato all’inizio dell’azione penale ed un altro contestuale provvedimento [la sentenza] che conclude tale azione in senso assolutorio; crea, in definitiva, i presupposti per la preclusione del giudicato.

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Cass. pen. n. 3871/1997

Non sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Invero, l’immutazione si verifica solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione.

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Cass. pen. n. 4132/1997

La Corte di cassazione ha il potere-dovere, anche se l’impugnazione sia proposta dal solo imputato, di modificare la definizione giuridica del fatto e di inquadrarlo in una fattispecie normativa, anche più grave, con l’unico limite del divieto della reformatio in pejus, che investe soltanto il dispositivo della sentenza, nella parte relativa alla qualità e quantità della pena inflitta ed ai benefici concessi, e vige soltanto se l’impugnazione non venga proposta dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 29/1997

Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all’imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della corte d’appello non è ricorribile per cassazione dall’imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l’unico effetto che si determina è quello dell’avvio di un nuovo accertamento da parte dell’organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell’attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 3/1997

Non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l’accusa contestata il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave ipotesi delittuosa della concussione contestata. E invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l’elemento comune della dazione o promessa di danaro o altra utilità, l’accertamento dell’insussistenza dell’esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale [che caratterizza la concussione] e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto [caratterizzante la corruzione] incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura né ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l’ipotesi dell’esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un quid pluris, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato.

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Cass. pen. n. 9471/1996

Qualora la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato; l’omissione di tale pronuncia comporta, in sede di legittimità, l’annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio ben potendo la Corte di cassazione supplire alla predetta omissione annullando anche la sentenza di primo grado ed ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la pronuncia con la quale il giudice di secondo grado, rilevata la diversità del fatto rispetto all’oggetto dell’imputazione, aveva assolto l’imputato del reato contestatogli e disposto la trasmissione di copia della sentenza e del verbale di dibattimento al pubblico ministero per quanto di sua competenza in ordine al fatto diverso].

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Cass. pen. n. 9431/1996

La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principi dell’immutabilità dell’accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell’art. 521, a pena di nullità prevista dall’art. 522 c.p.p., a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l’immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall’art. 598, che impone l’osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall’art. 604 che postula la nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 c.p.p.

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Cass. pen. n. 9213/1996

Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, previsto dall’art. 521, comma primo, c.p.p., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l’esclusione fattane dall’art. 441 c.p.p., l’art. 423 c.p.p., in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l’autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica, contemplato dall’art. 521, comma primo, c.p.p., applicabile, benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato.
Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana. Ma tali integrazioni della imputazione, desunte da elementi esterni alla stessa, devono essere tali da non determinare una modificazione dell’essenza del fatto, sicché essi non possono incidere sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato né porsi in posizione di incompatibilità o eterogeneità con il fatto enunciato nella imputazione. [Fattispecie in cui è stata censurata dalla Cassazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l’imputato, tratto a giudizio con l’accusa di corruzione passiva, colpevole di concussione, ritenendo erroneamente che egli avesse ricevuto sostanziale contestazione dei fatti concussivi a suo carico nel corso degli interrogatori resi in istruttoria o in sede di comunicazione giudiziaria].
Integra immutazione dell’imputazione, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p., l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, tratto a giudizio con l’accusa di corruzione passiva, in ordine al reato di concussione. Infatti i reati di concussione differiscono tra loro in primo luogo per l’elemento della condotta, in quanto nel caso della concussione, l’agente deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso, per cui l’evento della datio o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse. In secondo luogo, diversa è la struttura soggettiva dei due reati, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché diversa è anche la posizione del solvens.

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Cass. pen. n. 8342/1996

La nullità derivante dalla violazione dell’art. 521 c.p.p. non può considerarsi di ordine generale ed assoluto, non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 178, lett. c], c.p.p., ma va inquadrata tra le nullità a regime intermedio, come tale sanata se non dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

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Cass. pen. n. 1067/1996

L’aggravante dell’indebolimento permanente non ha carattere progressivo rispetto a quella relativa alla durata della malattia, potendo dalle lesioni derivare una malattia per un tempo inferiore ai quaranta giorni e comunque l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Pertanto, ritenere l’una, non contestata, in luogo dell’altra, contestata, implica mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. [Nella fattispecie, era stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 583, comma primo, n. 1, c.p., la quale non era stata contestata, mentre era esclusa la circostanza dell’indebolimento permanente, contestata, perché considerata durata della malattia superiore ai quaranta giorni].

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Cass. pen. n. 6438/1996

In tema di diffamazione, l’immutazione del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p., è solo quella che integra un differente profilo di offesa all’altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della globale immagine della persona [per esempio, morale invece che professionale], non il mero cambiamento delle parole proferite, che non induca modifica alcuna della linea difensiva.

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Cass. pen. n. 16/1996

Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

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Cass. pen. n. 6004/1996

Tra la corruzione propria ed impropria v’è un rapporto di continenza con la conseguenza che la contestazione della prima lascia un ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto, in sede di decisione, senza che con ciò venga compromesso il principio di correlazione, di cui all’art. 521 c.p.p., tra imputazione e sentenza.

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Cass. pen. n. 3063/1995

Attesa l’attribuzione al P.M., nel vigente sistema processuale, del ruolo di dominus esclusivo dell’azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità di contestazioni effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e, pertanto, ove a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore — essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il P.M. ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno, per quast’ultimo, di conoscere anche dell’imputazione modificata o integrata — il medesimo giudice altro non può fare se non disporre, ai sensi, indifferentemente, dell’art. 521, comma 3 o dell’art. 23, comma 1, c.p.p. [attesa, quanto a quest’ultimo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/1993], la trasmissione degli atti al P.M.

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Cass. pen. n. 9545/1995

Non si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, allorché, contestata a taluno una condotta concorsuale, ne venga, poi, affermata la responsabilità per attività individualmente svolta. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la condanna — intervenuta per un episodio di spaccio di stupefacenti, fra una pluralità di fatti contestati a titolo di concorso e in un quadro di criminalità organizzata — di uno tra i presunti concorrenti, a titolo di responsabilità esclusiva].

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Cass. pen. n. 2025/1995

Il vigente codice di rito autorizza il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al pubblico ministero in due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla necessaria modificazione dell’imputazione [art. 521, comma 2]; quando rilevi che il pubblico ministero ha operato la modificazione senza la sussistenza dei necessari presupposti [art. 521, comma 3]; e solo in tali ipotesi il provvedimento del giudice è inoppugnabile. Ma, allorché tale restituzione avvenga per altri motivi [quali potrebbero essere l’opportunità di ulteriori accertamenti ovvero l’eventuale incriminazione di altre persone], trattasi di ipotesi assolutamente non previste dall’ordinamento giuridico e, quindi, di inammissibile regressione del procedimento. [Nella specie, relativa ad annullamento sul rilievo della fondatezza del ricorso con il quale si eccepiva l’abnormità del provvedimento, esibita dall’imputato concessione in sanatoria, il pretore rimetteva gli atti al P.M. «per quanto di sua competenza», senza motivare sulle ragioni della decisione].

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Cass. pen. n. 5805/1995

Il giudice non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto è diverso da quello contestato e nello stesso tempo assolvere l’imputato da quest’ultimo perché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato: i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano ipotesi di atti abnormi, stante l’intera contraddizione degli stessi ed i loro effetti.

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Cass. pen. n. 5777/1995

Non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di gravità minore: in tal caso l’imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese

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Cass. pen. n. 3606/1995

Contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 c.p.p. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma secondo, c.p.p., non è prevista alcuna impugnazione. Né tale decisione può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l’abnorme può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale [adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell’ordinamento processuale penale], mentre la trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall’art. 521 c.p.p., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme.
In tema di impugnazione, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avere interesse. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione dell’imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell’art. 521 c.p.p. non consenta la modifica della contestazione ex art. 516 c.p.p. con estensione oggettiva [quantità di droga illecitamente detenuta] e soggettiva [concorso con due coimputati anziché con uno] e trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede a richiesta nuovo decreto di rinvio a giudizio con l’imputazione modificata. In tal caso, l’interesse ad impugnare l’ordinanza del tribunale è del P.M., che si vede coartato dal tribunale nelle modalità di esercizio dell’azione penale, mentre quel provvedimento non viola alcun diritto dell’imputato che, pertanto, non ha interesse all’impugnazione: se il tribunale avesse, infatti, adottato la via alternativa e corretta di consentire la contestazione ex art. 516 c.p.p., la posizione dell’imputato non sarebbe cambiata. Egli avrebbe dovuto difendersi dalla più ampia imputazione così come nel dibattimento conseguente al nuovo decreto di rinvio a giudizio, senza lesione dei diritti di difesa.
La disciplina sulle nuove contestazioni prevede la trasmissione degli atti al P.M. quando il giudice accerta che il fatto è diverso, nel corso dell’istruzione dibattimentale od in presenza di una nuova contestazione «fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma secondo» [art. 521 comma secondo c.p.p.]. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 521 in caso di trasmissione di fatto ritenuto diverso sulla base delle contestazioni del P.M., prima dell’istruttoria dibattimentale.

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Cass. pen. n. 2749/1995

In tema di correlazione tra accusa e sentenza sia sotto la vigenza dell’art. 477 del codice di procedura penale che secondo quanto stabilito dall’art. 521 c.p.p. attuale, il giudice ben può attribuire una definizione giuridica diversa senza incorrere nella violazione dell’obbligo della correlazione, quando il fatto storico addebitato rimanga identico in riferimento al triplice elemento della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico dell’autore. Correttamente perciò, soddisfatte le condizioni indicate, il tribunale può condannare il soggetto tratto a giudizio per il reato di concussione, per il reato di abuso in atti d’ufficio, anche quando l’originaria contestazione sia stata formulata prima della modifica legislativa introdotta con la L. 26 aprile 1990 n. 86 che ha abrogato l’art. 324 c.p. e modificato la formulazione dell’art. 323 c.p. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse arbitrario — perché in violazione della normativa sanitaria che impone al medico di utilizzare solo presidi sanitari autorizzati dal Ministero della sanità ovvero preventivamente assentiti dal direttore sanitario — il comportamento del medico che aveva applicato, dietro corrispettivo, ad un paziente ospedaliero, una capsula sottocutanea per perfusione di analgesici non sottoposta a registrazione e la cui commercializzazione non era stata autorizzata poiché la stessa deve essere considerata presidio medico chirurgico ai sensi dell’art. 189 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e art. 4 R.D. 6 dicembre 1928 n. 3112].

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Cass. pen. n. 9812/1994

Nei procedimenti per reati colposi, l’affermazione di responsabilità per un’ipotesi di colpa non menzionata nel capo di imputazione rientra pur sempre nella generica contestazione di colpa e, pertanto, lasciando inalterato il fatto storico, non viola la regola dell’immutabilità dell’accusa in quanto la contestazione generica di colpa, benché ulteriormente specificata, pone il prevenuto nelle condizioni di difendersi da qualunque addebito, con la conseguente possibilità di ravvisare in sentenza elementi di colpa non indicati nella contestazione. [Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza della corte di appello la quale aveva ritenuto che, a fronte di un addebito di colpa generica, non si potesse fare rientrare nella contestazione della stessa una qualsiasi ipotesi di colpa specifica non indicata nel capo d’imputazione. La Corte di cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha tra l’altro rilevato che il riferimento alla colpa generica evidenziava come la contestazione avesse riguardato la condotta del prevenuto globalmente considerata sicché il predetto era stato in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del decesso, di cui era stato chiamato a rispondere, che, secondo l’accusa era da qualificare colposo, indipendentemente dalla specifica norma antinfortunistica che si assumeva violata].

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Cass. pen. n. 7552/1994

In tema di relazione fra sentenza ed accusa, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va definito come l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del principio suddetto postula una modificazione — nei suoi elementi essenziali — del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. [Nella specie, l’imputato era stato tratto a giudizio per avere abusivamente demolito una struttura al piano terra di un preesistente fabbricato ed era stato condannato per avere eseguito lavori sul solaio del terrazzo al secondo piano].

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Cass. pen. n. 7476/1994

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza [artt. 516 e 522 c.p.p.] hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa: e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. [Nella fattispecie trattavasi di contestazione di ipotesi dolosa, ritenuta in sentenza di natura colposa].

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Cass. pen. n. 5907/1994

Sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato posto, così, di fronte — senza avere avuto alcuna possibilità di difesa — ad un fatto del tutto nuovo. Siffatta violazione non ricorre invece quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. [Fattispecie nella quale nell’ambito della contestazione del delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti erano stati individuati non solo i ruoli dei singoli imputati, bensì anche episodi criminosi concreti di intermediazione, trasporto, collegamento, distribuzione della droga, con riferimento specifico agli imputati: la Corte di cassazione nell’affermare il principio di cui sopra ha ritenuto infondata la censura degli imputati secondo cui sussisteva violazione dell’art. 521 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato concorsuale di spaccio di stupefacenti].

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Cass. pen. n. 5868/1994

Qualora l’imputato sia stato condannato per il reato di cui all’art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319 [illegale scarico di sostanze nelle acque di cui all’art. 1, stessa legge], laddove allo stesso era stato contestato quello di cui all’art. 25, secondo comma, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 [illegale gestione di discarica di rifiuti], si realizza violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza non avendo il giudice dato al fatto una diversa qualificazione, ma avendo condannato per fatto diverso. Diverso infatti è l’oggetto giuridico dei due reati, riguardando la contravvenzione contestata la disciplina dei rifiuti mentre quella ritenuta tutela le acque dall’inquinamento; diversi sono gli elementi costitutivi del fatto perché nel primo caso è punita la destinazione di una data area a luogo di scarico e deposito di rifiuti senza l’autorizzazione regionale mentre nel secondo è punito il fatto di scaricare acque nel suolo o nel sotto suolo senza l’autorizzazione del sindaco; diversa è altresì l’autorizzazione amministrativa idonea ad escludere l’antigiuridicità del fatto, ma per quanto attiene ai suoi contenuti sia per quanto concernente l’autorità legittima a rilasciarla.

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Cass. pen. n. 156/1994

Il Procuratore generale che abbia rilevato la diversità del fatto per mancata contestazione di un’aggravante ha la facoltà di proporre impugnazione avverso la relativa sentenza, benché emessa a seguito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, chiedendone l’annullamento per omessa contestazione dell’aggravante. Ne consegue che il giudice di appello [che ai sensi dell’art. 597 c.p.p. può dare al fatto una definizione giuridica diversa], ben può trasmettere gli atti con ordinanza al P.M. per la contestazione dell’aggravante ai sensi del secondo comma dell’art. 521 c.p.p. [norma, questa, applicabile anche nel giudizio di appello], non ostandovi alcuna disposizione ed in particolare la circostanza che il giudizio di primo grado sia stato definito con il rito abbreviato, posto che l’applicazione di quest’ultimo comporta solo il divieto di nuove acquisizioni probatorie ma non anche quello di dare al fatto una diversa definizione giuridica. [Nella specie, concernente un caso di omicidio volontario, il Procuratore generale aveva proposto impugnazione sul rilievo che non era stata contestata l’aggravante della premeditazione, la quale avrebbe comportato l’applicabilità della pena dell’ergastolo e, conseguentemente avrebbe precluso il ricorso al rito abbreviato, e il giudice di appello, ritenuta la configurabilità della detta aggravante, aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la sua contestazione].

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Cass. pen. n. 2757/1994

Qualora il giudice modifichi la condotta commissiva descritta nel decreto di citazione, ritenendo un fatto diverso da come era stato contestato, e, omettendo di trasmettere gli atti al P.M., pronunci sentenza, si verifica la nullità prevista dall’art. 522 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1397/1994

La modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correità tra l’accusa e la sentenza, ricorre tutte le volte in cui si opera una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito e non già quando si aggiungono agli elementi essenziali della contestazione formale altri elementi sui quali l’imputato abbia, comunque, avuto modo di difendersi nel corso del procedimento. Per aversi tale modificazione occorre che la fattispecie concreta, che realizza l’ipotesi astrattiva prevista dalla legge, venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione.

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Cass. pen. n. 4696/1994

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso l’ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di merito abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521 c.p.p., per essere risultato il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio. Invero, non apprestando la legge processuale alcun mezzo di gravame contro le ordinanze di cui ai commi primo e secondo del citato art. 521, le stesse non sono suscettibili di doglianza immediata ed incidentale, sicché ogni questione pertinente non può che intendersi devoluta alla sede competente [che è quella delle indagini preliminari o del successivo giudizio, davanti ai competenti organi] e va risolta per le vie ordinarie, eventualmente – ove ne sussistano le condizioni – con la denuncia di conflitto.

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Cass. pen. n. 226/1993

Non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, valevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta l’applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della misura risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto sui quali l’interessato abbia avuto modo di difendersi.

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Cass. pen. n. 10948/1992

In tema di relazione tra sentenza ed accusa contestata, la nozione di «fatto», di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., fa riferimento al significato adottato nel linguaggio corrente ed indica l’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali. Si ha quindi mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell’imputazione originaria. [Nella specie è stato ritenuto che vi era correlazione tra l’accusa contestata di detenzione di apparecchio ricetrasmittente senza autorizzazione e quella ritenuta di utilizzazione dell’impianto stesso].

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Cass. pen. n. 10431/1992

Non vi è mutamento dell’accusa quando i due fatti — quello contestato e quello ritenuto — si trovino in rapporto di continenza, nel senso che il maggiore comprende quello minore. Quest’ultimo quindi non deve presentare l’aggiunta di alcun elemento nuovo, che ne alteri la struttura. [Nella specie la Corte ha ritenuto che manchi la correlazione tra i reati di costruzione in totale difformità dalla concessione e quello di violazione del piano regolatore, perchè le due contravvenzioni, pur avendo in comune l’estremo della «costruzione», si differenziano in quanto nella prima requisito rilevante è l’esistenza della concessione o la conformità dell’opera alla stessa; mentre nella seconda è determinante il rispetto dello strumento urbanistico].

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