Cass. pen. n. 687 del 17 settembre 1991

Testo massima n. 1


Allorché, a seguito di arresto in flagranza, si proceda a giudizio direttissimo, il pretore ha l'obbligo, prima di pronunciarsi sulla convalida dell'arresto, di sentire il difensore presente, a norma dell'art. 391, comma terzo, nuovo c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui è il P.M. a disporre che l'arrestato sia posto a sua disposizione, ma anche nell'ipotesi in cui sono gli stessi agenti o ufficiali di P.G. che hanno eseguito l'arresto, a condurre direttamente l'arrestato davanti a lui per la convalida ed il contestuale giudizio (art. 566 comma primo, secondo, terzo e quarto stesso codice). La violazione di tale obbligo, trattandosi dell'intervento e non della presenza del difensore, comporta non una nullità assoluta, bensì una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) stesso codice, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del provvedimento di convalida ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 comma secondo, n. 3 stesso codice.

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