Cass. pen. n. 13251 del 18 marzo 2004

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali disposte a norma dell'art. 27 c.p.p. da un giudice dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, per fatti nuovi necessitanti un ulteriore interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente vanno intesi quelli in grado di incidere sensibilmente, sia in termini di diversità che di ulteriorità, sulla conformazione ontologica dell'episodio addebitato, dovendosi pertanto escludere le specificazioni di singole e collaterali modalità del fatto.

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