Art. 27 – Codice di procedura penale – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari [272-325 c.p.p.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti [20, 32 c.p.p.], il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4045/2013
Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente di riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, attesa la completa autonomia di quest'ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali.
Cass. civ. n. 49092/2012
La trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica distrettuale, divenuto competente in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non determina la necessità di reiterare ex art. 27 c.p.p. il sequestro preventivo già disposto dal giudice per le indagini preliminari, trattandosi di incompetenza sopravvenuta a seguito della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Cass. civ. n. 5896/2012
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci).
Cass. civ. n. 5036/2010
Non v'è obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice "ad quem" e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p.
Cass. civ. n. 2076/2010
Il giudice dell'impugnazione cautelare "de libertate", che rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, deve estendere il suo controllo anche alle ragioni di urgenza che legittimano l'intervento cautelare del giudice incompetente. (La Corte ha precisato che il giudice dell'impugnazione, rilevata l'urgenza, deve limitarsi a confermare il provvedimento, che ha l'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 c.p.p.).
Cass. civ. n. 35772/2007
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 c.p.p., non determina la nullità del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento de libertate.
Cass. civ. n. 21817/2004
La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. per il caso di misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione nei rapporti fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, trattandosi di diverse articolazioni dello stesso organo giudiziario e trovando conferma, il suddetto assunto, anche nell'art. 33-nonies c.p.p., per il quale l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non solo non dà luogo ad inutilizzabilità delle prove già acquisite (analogamente a quanto previsto, per il caso dell'incompetenza, dall'art. 26 c.p.p.), ma neppure comporta, più in generale, "l'invalidità degli atti del procedimento". (In motivazione la Corte ha anche osservato che il suddetto principio non si pone in contrasto con quello affermato dalla sentenza della sez. V, 11 novembre 1991 - 16 giugno 1992 n. 3653, Pileri, poiché "tale sentenza si riferisce ad un caso in cui mancava una regolare investitura per il giudizio direttissimo, sicché poteva profilarsi una incompetenza funzionale del giudice", mentre nel caso in esame risultava che il tribunale monocratico era stato "ritualmente investito del giudizio direttissimo per un reato rientrante nel suo ambito di cognizione", ed aveva rilevato solo successivamente, "l'emergenza dagli atti del giudizio (e dall'esito dello stesso) di un reato attribuito alla cognizione del tribunale nella diversa composizione collegiale").
Cass. civ. n. 13251/2004
In tema di misure cautelari personali disposte a norma dell'art. 27 c.p.p. da un giudice dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, per fatti nuovi necessitanti un ulteriore interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente vanno intesi quelli in grado di incidere sensibilmente, sia in termini di diversità che di ulteriorità, sulla conformazione ontologica dell'episodio addebitato, dovendosi pertanto escludere le specificazioni di singole e collaterali modalità del fatto.
Cass. civ. n. 45328/2003
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria d'incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge (Fattispecie in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., essendo il procedimento a carico di un magistrato in servizio presso il distretto di provenienza, senza che quest'ultimo Gip reiterasse la misura già disposta, in assenza di una declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice).
Cass. civ. n. 33298/2003
La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione con riguardo al sequestro probatorio, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo e di quello preventivo, non ha natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione.
Cass. civ. n. 12944/2003
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame, con l'effetto che l'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione rende provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, sempre che sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, ex art. 291, comma 2, c.p.p. Pertanto - mentre, se l'incompetenza sia rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell'urgenza di provvedere, ex art. 291, comma 2, c.p.p. -, quando l'incompetenza sia rilevata dal giudice dell'impugnazione, questi deve verificare il presupposto dell'urgenza facendo riferimento, ove si tratti di impugnazione di merito, ai dati processuali ed, ove si tratti di impugnazione di legittimità, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 5725/2003
La perdita di efficacia della misura cautelare (nella specie, personale) nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha disposta non ha luogo nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.
Cass. civ. n. 20122/2002
Il tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell'art. 27 c.p.p., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali (nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche) le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.
Cass. civ. n. 15144/2002
La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. in materia di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente opera anche nel caso di ordinanza emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti, da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare, a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza.
Cass. civ. n. 1837/1999
In tema di misure cautelari personali, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sulla competenza del giudice che ha adottato la misura custodiale persiste anche quando gli atti siano trasmessi, a norma dell'art. 54 c.p.p., dal pubblico ministero che l'abbia richiesta ad altro pubblico ministero, non derivando da tale trasmissione l'attivazione del meccanismo di efficacia differita della misura di cui al precedente art. 27, che può essere provocato solo da una declaratoria giudiziale di incompetenza non surrogabile con la menzionata iniziativa dell'organo dell'accusa.
Cass. civ. n. 1018/1999
Nel caso in cui l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da un giudice incompetente ratione loci, ai sensi dell'art. 390, primo comma, c.p.p., non solo l'eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l'ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare ex art. 291, secondo comma, c.p.p., con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi di cui all'art. 27 c.p.p., della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato dal giudice della convalida del fermo incompetente territorialmente ai sensi dell'art. 390, primo comma, c.p.p. non può essere considerato valido ed efficace - quale interrogatorio di garanza ex art. 294 c.p.p. - per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa.
Cass. civ. n. 4758/1998
Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente a norma dell'art. 27 c.p.p., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti, e non già da quella di effettiva trasmissione degli atti, che è incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione.
Cass. civ. n. 2467/1998
Dall'accertamento dell'incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l'ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell'art. 291 c.p.p., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell'impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.
Cass. civ. n. 3128/1997
Il Gip al quale gli atti vengono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p., non è tenuto a rinnovare entro venti giorni, a pena di perdita di efficacia, la misura cautelare a suo tempo disposta. Così come sarebbe palesemente irrazionale pretendere l'emissione di una nuova misura nel caso in cui il conflitto sia deciso nel senso della affermazione della competenza del secondo dei giudici investiti della questione, così l'esigenza di un nuovo provvedimento cautelare non può derivare dal fatto che la decisione del conflitto determini il ritorno degli atti al primo.
Cass. civ. n. 1972/1997
Il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a norma dell'art. 27 c.p.p., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione. Ne consegue che con riferimento a tale provvedimento non opera alcuna preclusione endoprocessuale connessa al c.d. giudicato cautelare formatosi sul primo provvedimento.
Cass. civ. n. 1402/1995
In tema di rimessione del processo, con riferimento alle misure cautelari adottate nel corso delle indagini preliminari, non trova applicazione l'art. 27 c.p.p.
Cass. civ. n. 5367/1994
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso un giudice al P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria di incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge. (Nella specie, in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare aveva trasmesso gli atti al P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 51 comma terzo bis c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fosse spostamento di competenza del giudice di riesame).
Cass. civ. n. 803/1994
La sfera di applicabilità dell'art. 27 c.p.p. resta delimitata alla fase delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 2055/1993
Ai sensi dell'art. 27 c.p.p. (in tema di misure cautelari disposte dal giudice incompetente) la necessità di una nuova misura non può riguardare i casi in cui l'incompetenza è dichiarata successivamente o in fasi diverse da quelle delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 4485/1992
La normativa di cui all'art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte da giudice incompetente, è applicabile o quando il giudice che ha emesso il provvedimento è ab origine incompetente per materia o territorio, o quando la incompetenza derivi dalla sopravvenienza di una situazione di fatto che determini lo spostamento della competenza. Il significato dell'espressione «per qualsiasi causa» che figura nella suddetta norma non può, invece, essere esteso sino a ricomprendere anche le ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari; in siffatte ipotesi il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato dal giudice al quale gli atti del procedimento sono stati trasmessi. (Fattispecie relativa alla L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela).
Cass. civ. n. 3653/1992
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 27 c.p.p. attiene ai concetti di competenza per materia e per territorio; ma nell'incompetenza per materia vanno ricompresi tutti i casi in cui il giudice non può conoscere dell'affare per ragioni diverse dalla incompetenza per territorio. Quindi, anche l'eccezionale potere cautelare attribuito al giudice del procedimento direttissimo grazie al richiamo dell'art. 391 c.p.p. da parte dell'art. 449 dello stesso codice è da ricomprendere nell'ambito della competenza per materia, nel senso che, condizione per l'esercizio di tale potere è l'investitura per il giudizio direttissimo, cosicché venuta meno tale investitura viene meno anche il relativo potere. Ne consegue che ove il giudice del dibattimento constata, l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis.
Cass. civ. n. 1529/1992
In caso di trasmissione degli atti di un procedimento in fase di indagini preliminari da un ufficio del pubblico ministero a un altro, per competenza territoriale, non trova applicazione il disposto dell'art. 27 c.p.p. che impone, a pena di caducazione, la rinnovazione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare solo quando si tratti di incompetenza dichiarata dal giudice. Tuttavia, ove detta rinnovazione abbia ugualmente luogo, su richiesta avanzata dal pubblico ministero che ha riveduto gli atti al proprio Gip, non è per questo configurabile alcuna nullità.
Cass. civ. n. 2515/1991
Nell'ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari o casi a questo assimilabili il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente, secondo le nome del codice di rito che disciplinano la competenza, mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato a norma dell'art. 27 del nuovo codice di procedura penale dal giudice, al quale gli atti del processo sono stati trasmessi, per competenza, ai sensi della legge istitutiva del nuovo ufficio giudiziario. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza del G.I.P. che aveva respinto istanza di scarcerazione, proposta ai sensi dell'art. 27 citato).
Cass. civ. n. 1549/1991
La caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice incompetente prevista dall'art. 27 c.p.p. non ha luogo nel caso di trasmissione degli atti da un ufficio del P.M. ad altro ufficio dello stesso P.M. effettuata ai sensi dell'art. 54 primo comma del citato codice.
Cass. civ. n. 818/1991
La normativa di cui all'art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, riguarda specificamente le misure cautelari disposte da giudice che «si dichiara incompetente», contestualmente o successivamente all'adozione della stessa misura, sicché non è riferibile all'ipotesi di devoluzione del processo alla cognizione di altro giudice in forza di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario (nella specie: la L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela), che determina una mera successione soggettiva tra organi giurisdizionali, la quale influisce ed incide soltanto per il tempo che segue alla devoluzione dei procedimenti da un giudice all'altro, restando fermi e validi i provvedimenti adottati dal giudice originariamente competente a conoscere del procedimento oggetto della devoluzione.