Art. 27 – Codice di procedura penale – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari [272-325 c.p.p.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti [20, 32 c.p.p.], il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32593/2021
In tema di misure cautelari, in base all'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 275-bis cod. proc. pen. e 4-bis ord. pen. il divieto di applicazione e mantenimento della custodia cautelare in carcere ove sia intervenuta una condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore a tre anni di reclusione, opera anche nei procedimenti per rapina aggravata, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il relativo onere della prova grava sull'istante, trattandosi di un fatto positivo a vantaggio dello stesso, ma tale assenza di collegamenti può essere anche implicitamente dedotta sulla base delle modalità esecutive della condotta o dalla personalità degli autori). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI MILANO, 08/04/2021).
Cass. civ. n. 11958/2020
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).
Cass. civ. n. 14675/2018
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale della Libertà per concomitanti impegni professionali del difensore non imponga il rinvio ad altra udienza).
Cass. civ. n. 2057/2018
In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. (In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata).
Cass. civ. n. 15288/2018
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altro reato, non contemplato da detta previsione, la cui sussistenza emerga dalle stesse intercettazioni, ancorché per esso venga successivamente disposta la separazione del procedimento.
Cass. civ. n. 8880/2018
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'impiego di una motivazione sintetica del decreto che autorizza il ritardo nel deposito dei verbali e delle registrazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari non determina l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo nell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. del comma 5 dell'art. 268 cod. proc. pen., né, in assenza di un'esplicita previsione normativa, costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 9047/2018
In tema di misure cautelari personali, la segnalazione proveniente dal "whistleblower" non costituisce un mero spunto investigativo, ma ha natura di dichiarazione accusatoria proveniente da un soggetto la cui identità, pur essendo riservata, è nota; il contenuto di detta dichiarazione, pertanto, può integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, unitamente agli ulteriori riscontri acquisiti.
Cass. civ. n. 11031/2018
In tema di esigenze cautelari, allorchè si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicchè la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa.
Cass. civ. n. 9382/2018
In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.
Cass. civ. n. 48103/2018
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva fondato il pericolo di fuga su dati obiettivi, quali il pregresso trasferimento in Spagna dell'imputato, lo svolgimento in quel paese di attività criminale quale fattore indicativo dell'instaurazione di una rete di collegamenti, il suo passato delinquenziale e l'entità della pena inflittagli).
Cass. civ. n. 55216/2018
In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri).
Cass. civ. n. 34154/2018
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
Cass. civ. n. 17746/2018
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di A.I.D.S. conclamata (art.275, comma 4-bis cod. proc. pen.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, comma 4-ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti; c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.
Cass. civ. n. 11029/2018
In tema di misure cautelari personali, la trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari giustifica, anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 275 comma 4, cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, senza necessità di verificare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma con l'obbligo del giudice di valutare e motivare la sua decisione bilanciando le contrapposte esigenze cautelari e di tutela delle condizioni di salute dell'imputato.
Cass. civ. n. 35847/2018
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare. (Fattispecie in cui tra la data dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e i fatti addebitati all'indagato erano decorsi circa cinque anni).
Cass. civ. n. 25670/2018
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. (Fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203).
Cass. civ. n. 18851/2018
In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l'assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell'ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche.
Cass. civ. n. 19341/2018
In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.
Cass. civ. n. 13348/2018
In tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata).
Cass. civ. n. 28854/2018
In materia di misure cautelari personali, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva formulata nel corso del giudizio deve essere esaminata e decisa dal giudice investito della cognizione del processo, ma non necessariamente nella medesima composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il dibattimento e ciò in quanto il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza.
Cass. civ. n. 44591/2018
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all'evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che spetta alla parte dedurre la decisività dell'atto d'indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto).
Cass. civ. n. 11641/2018
Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza in sede di giudizio abbreviato, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi sulla competenza, aveva valutato in punto di fatto la tempestività dell'eccezione).
Cass. civ. n. 15524/2018
Nel caso di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che condanna l'imputato in riforma di quella assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul proscioglimento dell'imputato nel merito, atteso che detta declaratoria postula un'attività meramente ricognitiva del compendio probatorio, preclusa dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione proprio sul presupposto della necessità di ulteriori verifiche.
Cass. civ. n. 49875/2018
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. (Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al difetto di giurisdizione relativamente ad imputazioni per traffico internazionale di stupefacenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ed il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare le questioni relative alla richiesta qualificazione del reato nella ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto).
Cass. civ. n. 39478/2018
Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresì, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati. (Fattispecie in cui la parte aveva riproposto nel nuovo giudizio in cassazione l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità, piuttosto che per l'incompletezza delle ricerche già eccepita in precedenza).
Cass. civ. n. 3954/2017
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma nono, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).
Cass. civ. n. 27074/2017
Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen, è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, decidendo in assenza del difensore legittimamente impedito, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del ricorrente, non tenendo conto dell'impedimento stesso).
Cass. civ. n. 54016/2017
In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, che aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale).
Cass. civ. n. 17759/2017
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'acquisizione delle intercettazioni quale "notitia criminis" nel procedimento diverso, ai soli fini dell'accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato che si era sempre sottratto al colloquio clinico psichiatrico ed aveva fraudolentemente simulato ed enfatizzato disturbi psichici con l'obiettivo di paralizzare la celebrazione del giudizio).
Cass. civ. n. 14248/2017
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato rispetto del termine di 5 giorni dalla conclusione delle operazioni per il deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità, non essendo espressamente prevista, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che, in caso di autorizzazione al ritardato deposito, il termine di cui all'art. 268, comma quinto cod. proc. pen. coincide con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma sesto del codice di rito).