14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2467 del 16 settembre 1998
Testo massima n. 1
Dall’accertamento dell’incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l’ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell’art. 291 c.p.p., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all’art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell’impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.
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Testo massima n. 2
Nel caso di dibattimento in corso, il giudice che procede, competente ex art. 279 c.p.p. all’applicazione delle misure cautelari, non è individuato solo in relazione all’organo giudiziario presso il quale è incardinato il processo, ma si identifica necessariamente, in termini di competenza funzionale correlata al principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., nel Collegio che, con vincoli perentori di immutabilità, concretamente procede all’istruttoria dibattimentale.
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