Cass. pen. n. 818 del 9 settembre 1991
Testo massima n. 1
La normativa di cui all'art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, riguarda specificamente le misure cautelari disposte da giudice che «si dichiara incompetente», contestualmente o successivamente all'adozione della stessa misura, sicché non è riferibile all'ipotesi di devoluzione del processo alla cognizione di altro giudice in forza di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario (nella specie: la L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela), che determina una mera successione soggettiva tra organi giurisdizionali, la quale influisce ed incide soltanto per il tempo che segue alla devoluzione dei procedimenti da un giudice all'altro, restando fermi e validi i provvedimenti adottati dal giudice originariamente competente a conoscere del procedimento oggetto della devoluzione.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi