Cass. pen. n. 3588 del 20 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La denuncia di conflitto ad iniziativa della parte presuppone l'attualità di contrasto tra giudici (due o più) reale ed effettivo. In caso diverso la denuncia della parte vale a stimolare l'attenzione del giudice sul tema della competenza e ad assumere le sue determinazioni al riguardo. Solo dopo l'apprezzamento in ordine alla propria competenza, da cui discende o meno il contrasto, gli atti vanno rimessi nel primo caso alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.