Cass. pen. n. 666 del 29 aprile 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ribadito il principio secondo il quale, allorché la risoluzione di un conflitto dipenda dalla determinazione del titolo di reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante e non possa escludersi, allo stato degli atti, la più grave delle ipotesi prospettabili, il conflitto va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore).
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