Cass. civ. n. 12746 del 09 maggio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Personale docente - Comportamenti reiterati minacciosi ed aggressivi verso i minori - Giusta causa di licenziamento - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che - pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente - aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 294 art. 498
Contr. Coll. 19/04/2018