Cass. civ. n. 5575 del 13 dicembre 1989
Testo massima n. 1
Il tribunale per i minorenni, adito, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, c.c., dal genitore che intenda effettuare il «secondo» riconoscimento del minore infrasedicenne (al fine di superare la mancanza di consenso dell'altro genitore), non può conoscere della domanda riconvenzionale, con cui il convenuto chieda il rimborso di somme erogate per il mantenimento del figlio, considerando che tale domanda, di competenza per materia del tribunale ordinario, non resta attratta dalla competenza per materia del tribunale per i minorenni in ordine alla domanda principale, perché «eccedente» tale competenza per materia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 36 c.p.c.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi