Art. 250 – Codice civile – Riconoscimento
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento [30 Cost.]. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente [235].
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13127/2025
In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.
Cass. civ. n. 8517/2025
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.
Cass. civ. n. 18261/2024
In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.
Cass. civ. n. 17188/2024
In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 14465/2024
In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della società, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una società di capitali si trasformi in società non lucrativa o ente non societario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una società in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo).
Cass. civ. n. 14414/2024
La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.
Cass. civ. n. 9955/2024
L'ex amministratore della società precedentemente fusa per incorporazione in altra società ha interesse a proporre in proprio e non già quale organo della società estinta, ai sensi dell'art. 18 l.fall., reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società incorporante, essendo tale impugnazione finalizzata ad elidere gli effetti negativi personali che da tale provvedimento possono derivargli, sia sul piano morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia su quello patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità.
Cass. civ. n. 7711/2024
La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.
Cass. civ. n. 2457/2024
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Cass. civ. n. 29119/2023
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti di una s.r.l., sebbene la verifica fiscale fosse riferita ad un periodo di imposta in cui l'ente, prima di un'operazione di trasformazione, aveva la forma di s.a.s.).
Cass. civ. n. 22113/2023
In tema di giurisdizione del giudice italiano, il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera.
Cass. civ. n. 17473/2023
In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.
Cass. civ. n. 13685/2023
legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).
Cass. civ. n. 12128/2023
dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cass. civ. n. 7438/2023
In caso di contestazione della appostazione di quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio.
Cass. civ. n. 6967/2023
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.
Cass. civ. n. 6324/2023
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, sicché è giuridicamente inesistente la sentenza che dichiari il fallimento di quest'ultima oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. e tale vizio radicale, impedendo il passaggio in giudicato del provvedimento, può essere fatto valere, oltre che con l'impugnazione ordinaria, con un'autonoma "actio nullitatis".
Cass. civ. n. 5287/2023
Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 5017/2023
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.
Cass. civ. n. 3591/2023
In tema di reddito imponibile delle società facenti parte di un gruppo che ha adottato il regime fiscale della tassazione di gruppo, in caso di scissione societaria parziale, le perdite generate dalla società scissa nel corso del consolidato fiscale possono essere oggetto di riparto con la società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto a quest'ultima attribuito, a condizione che si tratti di perdite prodotte dalla scissa consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale, non di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt. 122 e 123 del T.u.i.r..
Cass. civ. n. 12128/2023
Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Cass. civ. n. 11040/2022
Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.
Cass. civ. n. 8120/2022
In tema di operazioni straordinarie, l'art. 2504 quater c.c. (richiamato anche per le scissioni dall'art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto medesimo, quanto quelli relativi al procedimento di formazione ed alla iscrizione; tuttavia, tale preclusione, essendo finalizzata a preservare l'organizzazione societaria nascente dall'operazione, non impedisce che le parti dell'accordo assumano diverse determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione.
Cass. civ. n. 21970/2021
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/01/2019).
Cass. civ. n. 275/2020
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2018).
Cass. civ. n. 23174/2020
In caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore.
Cass. civ. n. 29745/2020
Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.
Cass. civ. n. 16511/2019
La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti.
Cass. civ. n. 32142/2019
La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l'attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell'inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato.
Cass. civ. n. 1181/2018
In tema di concordato preventivo, nel caso in cui il piano presentato preveda la fusione per incorporazione di una società in quella che abbia presentato la proposta di concordato, la relazione del professionista attestatore deve valutarne la fattibilità anche tenendo conto della platea dei creditori dell'incorporata, i quali possono fare opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., sicché il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda di concordato ove detta relazione ometta del tutto di prendere in considerazione questa eventualità.
Cass. civ. n. 781/2017
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 c.c. (come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell'ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore (anche se nato o concepito prima dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2012 cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell’efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d’ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità.
Cass. civ. n. 7762/2017
Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l’interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento.
Cass. civ. n. 12119/2017
In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504-bis c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rateizzazione avanzato da una società incorporante un'altra società, già in precedenza decaduta dal detto beneficio).
Cass. civ. n. 23225/2016
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti.
Cass. civ. n. 21482/2016
Nell'ipotesi di fusione per incorporazione antecedente l'introduzione dell'art. 2504 bis c.c. (1 gennaio 2004), la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti, senza alcuna interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c, anche se la società incorporata deve ritenersi estinta, sicché, in tal caso, la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata proposta l'azione non determina alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul piano soggettivo, in relazione all'individuazione delle parti processuali.
Cass. civ. n. 4455/2016
Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.
Cass. civ. n. 18188/2016
In caso di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 e segg. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, la società incorporata, in quanto coinvolta in una vicenda evolutiva-modificativa, con mutamento solo formale dell'organizzazione societaria già esistente, non si estingue e, sopravvivendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, resta legittimata all'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui è parte.
Cass. civ. n. 19557/2016
In tema di criteri di computo del requisito occupazionale, ai fini dell'applicabilità della tutela reale di una società estera operante in Italia, il numero dei dipendenti va determinato con riferimento al solo territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'una o più sedi secondarie ivi presenti, già assoggettate per plurimi aspetti all'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 2508 c.c., siano dotate di autonoma rilevanza anche a tali fini, pur non avendo autonoma personalità giuridica, costituendo il criterio occupazionale un presupposto di applicazione della legge nazionale. (Cassa con rinvio, App. Milano, 22/12/2014).
Cass. civ. n. 22998/2015
La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli derivanti da responsabilità di cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata.
Cass. civ. n. 16103/2015
La competenza a provvedere sull'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio richiesta, ex art. 250, comma 5, c.c., dal genitore non ancora sedicenne, appartiene al tribunale ordinario. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2063/2015
Nell'ipotesi di incorporazione di società nel corso di un giudizio di cognizione e nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, il difensore della società incorporata non può avvalersi della procura conferita da quest'ultima per la notifica di un precetto di pagamento, ancorché nel giudizio non sia stata dichiarata l'estinzione della rappresentata, a ciò ostandovi tanto il fatto che nel precedente regime l'incorporazione produceva gli effetti corrispondenti a quelli di una successione universale, senza che rilevi la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., che, nel sancire la prosecuzione della società incorporante o di quella che risulti dalla fusione nei rapporti anche processuali anteriori alla fusione, ha carattere innovativo e non interpretativo o retroattivo, né il principio di ultrattività del mandato, che non si estende dal giudizio di cognizione a quello esecutivo.
Cass. civ. n. 17277/2014
Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infraquattordicenne, di esprimere il consenso al successivo riconoscimento, da parte dell'altro genitore, costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell'esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l'altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l'azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario insieme al minore, rappresentato dal tutore.
Cass. civ. n. 27762/2013
In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis c.c., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.
Cass. civ. n. 26043/2013
Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.
Cass. civ. n. 25368/2013
Il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il quale agisca per la devoluzione, in proprio favore, del patrimonio di una banca di credito cooperativo, nell'ipotesi di incorporazione di questa, non ha l'onere di esperire preventivamente l'opposizione alla fusione, di cui all'art. 2503 cod. civ., dal momento che tale rimedio ha la funzione di impedire - ove accolto - il realizzarsi della fusione, ossia lo stesso presupposto del diritto alla devoluzione vantato, con la conseguenza che il fondo né avrebbe interesse ad opporsi, né sarebbe a ciò legittimato in quanto privo della qualità di creditore.
Cass. civ. n. 3193/2013
Il termine dilatorio di un mese, previsto dall'art. 2501 bis c.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6), che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto di fusione e la relativa delibera di approvazione, è dettato dalla legge nell'interesse esclusivo dei soci, i quali pertanto possono rinunciarvi. Ne consegue che legittimamente una società commerciale, nell'epoca in cui le era consentito utilizzare il disavanzo di fusione per compensare eventuali plusvalenze (e cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poteva approvare la delibera di fusione senza attendere il suddetto termine, a nulla rilevando che, ove esso fosse stato rispettato, la società incorporante a causa di sopravvenute modifiche normative non avrebbe potuto trarre alcun beneficio fiscale dall'operazione di fusione.
Cass. civ. n. 8864/2012
In tema di fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 quater c.c. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, nei limiti in cui essa possa essere ipotizzata, non determina l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, ormai iscritto nel registro, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo e risultando carente, pertanto, l'interesse all'accertamento dell'inesistenza della delibera prodromica.
Cass. civ. n. 5884/2012
Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, deve essere disposta obbligatoriamente l'audizione del minore, atteso che questi assume la qualità di parte, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella n. 83 del 2011.
Cass. civ. n. 5874/2012
Nella disciplina dettata dagli art. 2504 septies c.c. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 30246/2011
La scissione societaria di cui agli artt. 2506 e ss. c.c. costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..