Cass. pen. n. 11379 del 29 ottobre 1998
Testo massima n. 1
In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsità, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).