Art. 459 – Codice penale – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti ; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo , i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 390/2025
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 27141/2024
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 23734/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 10672/2024
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
Cass. civ. n. 1759/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna sul presupposto che quella presentata in precedenza, non accolta, abbia consumato il potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, posto che, per effetto della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, quest'ultimo è reintegrato nella totalità delle attribuzioni conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. con riguardo all'esercizio della stessa e alle sue modalità.
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 27573/2023
Integra il delitto di cui all'art. 459, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen., e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen., la condotta di detenzione dei valori di bollo contraffatti, poiché, in ragione del rinvio dell'art. 459 cod. pen. alla disposizione di cui al precedente art. 453 - che non può intendersi come mero richiamo "quoad poenam" -, ai fini della individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario - una volta provato il concerto, anche solo mediato, del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - far riferimento al contenuto della disposizione richiamata.
Cass. civ. n. 14041/2022
È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 41010/2014
Integra il reato previsto dall'art. 459 cod. pen. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati "alterati" nel loro valore facciale, ma non contraffatti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato con riferimento a condotta consistita nell'aver reso illeggibile l'importo di valori bollati apposto su cambiali, e nell'aver poi messo in circolazione tali valori).
Cass. pen. n. 13780/2013
L’art. 459, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede la punibilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., ma con pene ridotte di un terzo, della condotta consistente nell’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, deve ritenersi applicabile, per ragioni di ordine logico-sistematico, anche all’ipotesi in cui trattasi di valori di bollo alterati nel loro importo; ciò anche alla luce della espressa equiparazione tra contraffazione e alterazione prevista per la meno grave figura di reato di cui all’art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 38533/2009
Non integra la violazione della previsione di cui all'art. 459 c.p., nella parte in cui punisce "l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori da bollo contraffatti" (comma 1), la detenzione, al fine di rivenderle per lucrare maggiori guadagni, di marche da bollo alterate nell'importo (artificiosamente corretto da euro 0,05 a euro 14, 62), in quanto l'oggetto materiale della predetta previsione incriminatrice è limitata ai valori bollati contraffatti, e in virtù del divieto di letture analogiche della norma penale, non è consentito estenderne l'applicazione ai valori alterati.
Cass. pen. n. 11379/1998
In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsità, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).
Cass. pen. n. 5926/1994
La tentata contraffazione dei valori di bollo (artt. 56 e 459 c.p.) va distinta dalla contraffazione della carta filigranata (art. 460 c.p.). La prima figura delittuosa, infatti, presuppone il compimento di atti diretti in modo non equivoco allo specifico risultato; la seconda, invece, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua intrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull'idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.
Cass. pen. n. 12888/1989
Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 459 c.p., la messa in circolazione si identifica con il compimento di qualsiasi attività con la quale il detentore intenda trasferire ad altri il valore di bollo contraffatto; e l'intendimento può essere dimostrato dal fatto stesso della detenzione, senza necessità dell'accettazione dell'eventuale interessato all'acquisto allorché manchi o sia ritenuta inattendibile una plausibile indicazione circa un fine della detenzione diverso da quello della messa in circolazione del valore di bollo falsificato. Solo allorché, fuori delle ipotesi di concorso nella contraffazione ed alterazione dei valori bollati, l'uso non assuma i connotati della messa in circolazione e la detenzione di essi sia caratterizzata dal fine di un uso conforme alla loro naturale destinazione, si realizza la minore figura criminosa prevista dall'art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 6404/1988
Il delitto contemplato dal primo comma dell'art. 459 c.p., si consuma appena sia stata compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo, ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di detenzione o di messa in circolazione dei valori bollati contraffatti, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l'uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati, il quale uso, da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all'art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 11254/1984
L'art. 459 c.p. punisce, tra l'altro, la messa in circolazione di valori di bollo falsificati, cioè ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, eventualmente a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere il valore di bollo in sé e per sé e in relazione all'uso cui esso è normalmente destinato. L'uso del valore di bollo falsificato conforme alla sua naturale destinazione è invece punito dall'art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 3316/1983
Il rinvio dell'art. 459 codice penale alle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo quoad poenam; sicché per la individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate. Ne consegue che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'art. 455. Se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'art. 459. Così, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 459, bensì quella meno grave prevista dall'art. 464 (Fattispecie relativa all'applicazione di una marca da bollo contraffatta sulla patente di guida).
Cass. pen. n. 691/1983
Qualora il valore bollato, contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo, invece, al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Per messa in circolazione, ai sensi dell'art. 459 c.p., deve intendersi ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, anche a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere, però, il valore di bollo falsificato in sé e per sé e non in riferimento all'uso normale di esso. Se infatti colui che non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione fa del valore di bollo un uso conforme alla sua naturale destinazione, si configura il reato di cui all'art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 484/1981
La grossolanità del falso, che abbia per oggetto valori di bollo (francobolli e marche da bollo), dev'essere valutata con riferimento alla generalità dei consociati e non già a determinate categorie di persone, trattandosi di contrassegni il cui uso è generale da parte di tutti i consociati.
Cass. pen. n. 4250/1980
L'art. 459 c.p. punisce l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati contraffatti ed è pertanto sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la volontà cosciente e libera dell'acquisto, detenzione e messa in circolazione dei valori bollati. Lo scopo dell'agente è irrilevante e quindi il fine di collezione non esclude il dolo, quando si tratti di francobolli tuttora in uso, contraffatti in modo da potersi ingannevolmente impiegare per l'affrancamento postale, con conseguente pericolo per la fede pubblica.