Cass. civ. n. 12833 del 10 maggio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Rendita vitalizia ex art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 - Presupposti - Esistenza e durata del rapporto di lavoro - Prova scritta - Sufficienza - Ragioni.
In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di "facere", i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.