Cass. civ. n. 12837 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria – Esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. - Pagamento effettuato da società a partecipazione pubblica di trasporto aereo a società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto – Riconducibilità.


In tema di azione revocatoria fallimentare, beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., rientrando nel concetto di "esercizio dell'attività d'impresa" contemplato dalla norma, il pagamento di "diritti aeroportuali" e "servizi di handling", effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A

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