Cass. civ. n. 12837 del 10 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Enti locali - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica - Natura subordinata - Ragioni - Deroga alla termine di durata massima di trentasei mesi - Contrasto con il diritto dell’Unione - Esclusione.
Nell'ordinamento degli enti locali, gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l'inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell'organizzazione dell'ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all'istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 2 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 5