Cass. civ. n. 1288 del 20 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenute alla fonte applicate dagli istituti di credito sugli interessi per depositi bancari - Consorzi per l'area di sviluppo industriale - Oggetto esclusivo o principale diretto all'esercizio di attività commerciale - Esclusione - Ritenute a titolo di imposta - Applicazione - Fondamento.


In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3437 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

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