Cass. civ. n. 1288 del 20 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenute alla fonte applicate dagli istituti di credito sugli interessi per depositi bancari - Consorzi per l'area di sviluppo industriale - Oggetto esclusivo o principale diretto all'esercizio di attività commerciale - Esclusione - Ritenute a titolo di imposta - Applicazione - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87