14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2735 del 4 settembre 1992
Testo massima n. 1
L’art. 123 c.p.p. – secondo cui i detenuti possono presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore, che sono iscritte in apposito registro ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria – è norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 24 d.p.r. 24 aprile 1976 n. 431, che si riferisce genericamente alle iscrizioni relative ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari. Ne consegue che è ammissibile l’istanza di ricusazione nei confronti del giudice presentata dal detenuto al direttore della casa circondariale, a cui compete la trasmissione dell’atto alla competente autorità giudiziaria.
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