Art. 38 – Codice di procedura penale – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare [416 c.p.p. e ss.], fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420 c.p.p.]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore [96-108 c.p.p.] o di un procuratore speciale [122 c.p.p.]. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22524/2019
In tema di convalida della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., l'indagato che si renda irreperibile, ponendosi nella condizione di non essere raggiunto dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, rende impossibile l'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, in tal modo determinando una causa di forza maggiore impeditiva a fronte della quale il giudice ha il dovere di procedere comunque alla convalida, ove ne ricorrano i presupposti di legge. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TREVISO, 23/07/2018).
Cass. civ. n. 57105/2018
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità.
Cass. civ. n. 17170/2018
La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento.
Cass. civ. n. 55936/2018
La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determini sia sorto o divenuto noto dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti e proposizione delle questioni preliminari, va presentata prima del compimento del nuovo atto del giudice e, comunque, nel termine di tre giorni dalla conoscenza della causa pregiudicante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva la ricusazione, per fatti emersi al di fuori dell'udienza dibattimentale, presentata prima della successiva udienza, ma dopo il decorso del termine di tre giorni dalla data di conoscenza del motivo pregiudicante).
Cass. civ. n. 8694/2018
Non è consentito l'arresto in flagranza del reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 cod.pen., qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non abbiano acquisito elementi di assoluta evidenza ed indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere).
Cass. civ. n. 48332/2018
In tema di arresto in flagranza da parte dei privati, la consegna dell'arrestato alla polizia giudiziaria deve avvenire senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenimento da parte dei privati oltre il tempo strettamente necessario, al fine di evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la condanna per sequestro di persona in relazione all'arresto di un minore di 13 anni, che l'imputato aveva poi condotto dai vicini al fine di accertarne le esatte generalità, così ritardando la consegna dell'arrestato all'autorità).
Cass. civ. n. 30114/2018
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 6013/2018
La comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen., è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arreso, sicchè la sua omissione non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo.
Cass. civ. n. 11068/2018
In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.
Cass. civ. n. 5157/2018
In tema di arresto o fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non rileva la parziale limitazione della libertà di movimento subita dagli occupanti di una imbarcazione abbordata in alto mare dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una limitazione relativa, avente per oggetto il mezzo nautico e le connesse attività di controllo di esso, senza una limitazione della libertà personale, anche se, a causa del controllo di polizia e della localizzazione del natante, gli stessi non potessero allontanarsi o darsi alla fuga, sempre che la nave sia stata legittimamente abbordata a norma degli artt. 110 e 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
Cass. civ. n. 25256/2018
L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).
Cass. civ. n. 20758/2018
In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto.
Cass. civ. n. 1405/2017
L'utilizzazione degli atti di indagine compiuti in territorio estero dalla polizia straniera, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di provvedimenti cautelari, non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (In forza di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso che lamentava la mancata trasmissione degli originali dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni effettuate dalle autorità olandesi, successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima).
Cass. civ. n. 3085/2017
La nomina del curatore speciale per la presentazione della querela avviene sempre su richiesta del P.M. e non è soggetta ad un termine per l'attivazione della procedura; ne consegue che in qualunque momento, anteriore alla prescrizione del reato, il curatore venga nominato, il termine di presentazione della querela decorre dalla notifica del provvedimento di nomina al curatore.
Cass. civ. n. 3066/2017
La presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposta immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, anche qualora, senza aprire il dibattimento, venga disposto un rinvio dell'udienza, sempre che il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto tardiva la dichiarazione presentata all'udienza successiva a quella in cui, costatato un difetto nella costituzione delle parti, era stato disposto il rinvio per rinnovare la notifica dell'avviso al difensore, sottolineando come, in tal caso, in realtà, non fosse compiuto il termine di cui all'art. 38 cod. proc. pen., proprio a causa della mancata costituzione del rapporto processuale).
Cass. civ. n. 23160/2017
Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge.
Cass. civ. n. 20687/2017
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).
Cass. civ. n. 19948/2017
In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).
Cass. civ. n. 4184/2017
In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal Giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 18776/2017
L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
Cass. civ. n. 14884/2017
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 22545/2017
In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).
Cass. civ. n. 17103/2017
Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 17570/2017
Deve essere annullata senza rinvio, con contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata, la sentenza d'appello che abbia ingiustamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente avanzata dall'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata.
Cass. civ. n. 1628/2016
In tema di prova documentale, le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale, in quanto l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento delle sentenze divenute irrevocabili, disponendo peraltro che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, dello stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato.
Cass. civ. n. 35304/2016
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.
Cass. civ. n. 39131/2016
È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore).
Cass. civ. n. 52009/2016
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).
Cass. civ. n. 45711/2016
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).
Cass. civ. n. 11905/2016
In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.