Art. 38 – Codice di procedura penale – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare [416 c.p.p. e ss.], fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420 c.p.p.]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore [96-108 c.p.p.] o di un procuratore speciale [122 c.p.p.]. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 39902/2008
In tema di ricusazione, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, c.p.p., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma terzo, c.p.p., solo nell'ipotesi in cui la corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.
Cass. civ. n. 38300/2008
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.
Cass. civ. n. 36579/2008
La persona offesa, non rivestendo la qualità di parte processuale in senso tecnico, non è legittimata a proporre la dichiarazione di ricusazione, che, qualora proposta, è inammissibile.
Cass. civ. n. 8247/2008
Qualora la causa di ricusazione del giudice emerga nel corso dell'udienza dibattimentale cui l'imputato partecipi in videoconferenza, dando quindi mandato al difensore di presentare la relativa dichiarazione, il termine che il difensore deve osservare è da individuarsi in quello di tre giorni stabilito dall'art. 38, comma secondo, prima parte, c.p.p., non potendosi pretendere che egli, onde osservare il più ristretto termine segnato dalla fine dell'udienza, quale indicato nella seconda parte del medesimo art. 38, comma secondo, abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va, per legge, presentata (nella specie, la corte d'appello, trattandosi di ricusazione di un giudice del tribunale).
Cass. civ. n. 15556/2007
È ammissibile l'istanza di ricusazione depositata dalla moglie dell'interessato non munita di procura speciale in quanto l'inammissibilità cui fa riferimento l'art. 41 c.p.p. va riferita alle sole formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione.
Cass. civ. n. 35719/2006
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria del giudice ricusato. (Nella specie, in cui il giudice ricusato era componente della Corte d'assise d'appello e la dichiarazione, presentata presso la Corte d'appello, non era stata depositata in copia presso la cancelleria del giudice ricusato, la S.C. ha escluso l'irrilevanza della formalità, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la Corte d'assise d'appello non può considerarsi una mera articolazione interna della Corte d'appello, ma rappresenta un ufficio del tutto autonomo rispetto a quest'ultima).
Cass. civ. n. 3123/2004
Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione «senza ritardo» a norma dell'art. 41, comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 45429/2003
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione di prove e documenti che per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente sia stata giudicata inammissibile una istanza di ricusazione sfornita della necessaria documentazione in ordine alla circostanza della avvenuta presentazione della querela e del rapporto di debito o credito asseritamente dichiarato esistente dalla parte nei confronti del giudice ricusato).
Cass. civ. n. 39128/2003
Ai fini della valutazione di tempestività della dichiarazione di ricusazione, allorché la causa di quest'ultima sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38, primo comma, c.p.p., la locuzione «divenuta nota» che figura nel comma successivo di tale articolo non può essere interpretata come potenziale conoscibilità della causa medesima, ma deve essere intesa come conoscenza reale di essa da parte del titolare del potere di ricusare; conseguentemente l'eventuale conoscenza effettiva del solo difensore della parte, sprovvisto di autonoma legittimazione alla dichiarazione di ricusazione, non comporta decadenza della parte dalla facoltà di proporla.
Cass. civ. n. 34029/2003
Anche nel procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 c.p.p. la dichiarazione di ricusazione può essere presentata finché non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (Fattispecie relativa a procedura di appello ex art. 310 c.p.p., nella quale si è ritenuta tempestiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo due udienze di rinvio disposto per legittimo impedimento dell'imputato, ma prima di quella di trattazione del gravame).
Cass. civ. n. 30441/2003
La possibilità di proporre la dichiarazione di ricusazione entro tre giorni da quando la causa di ricusazione sia divenuta nota, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, va affermata con riferimento alla conoscibilità legale di detta causa e non alla conoscenza effettiva.
Cass. civ. n. 13663/2003
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, c.p.p.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.
Cass. civ. n. 6441/2003
La ricusazione è atto personale dell'interessato sicché deve escludersi un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest'ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall'onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che — al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare — non è sufficiente l'espressione “nell'interesse dell'assistito” contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore.
Cass. civ. n. 17280/2002
L'art. 38, comma 2, c.p.p., nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione dev'essere in ogni caso proposta prima che l'udienza medesima abbia termine, intende riferirsi, con l'espressione “divenuta nota”, ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza. Ne deriva che l'anzidetto termine di decadenza opera anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all'udienza.
Cass. civ. n. 14206/2002
L'imputato raggiunto da decreto penale di condanna emesso da un giudice il quale versi in stato di incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, comma 2 bis, c.p.p., per avere in precedenza esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento, può proporre dichiarazione di ricusazione, al fine di far rilevare detta incompatibilità, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 38, comma 2, c.p.p., a prescindere dall'eventuale proposizione dell'opposizione.
Cass. civ. n. 12302/2002
In tema di ricusazione, non è sufficiente ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante che il giudice abbia meramente partecipato al giudizio relativo ma è necessaria — in conformità al dictum della Corte cost. n. 283 del 2000 — la sua partecipazione alla valutazione di merito espressa con la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che non è sufficiente, ai fini della proposizione dell'istanza di ricusazione, la contemporanea pendenza di due procedimenti, né è tardiva la ricusazione proposta solo dopo il deposito della sentenza nel giudizio pregiudicante.
Cass. civ. n. 3127/2000
Deve ritenersi legittima la dichiarazione di inammissibilità di una ricusazione proposta dal difensore di una parte il quale, pur asserendo di essere munito di apposito mandato, rifiuti di esibirlo.
Cass. civ. n. 2037/2000
È legittima la dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte e presentata dal difensore o da un suo sostituto, a nulla rilevando l'esistenza dell'apposito mandato, in quanto, pur non potendo il difensore sprovvisto del mandato proporre di sua iniziativa la dichiarazione, gli va riconosciuta la facoltà di fare da mero tramite, e cioè da mezzo per il deposito di un atto formulato e sottoscritto dal suo assistito.
Cass. civ. n. 255/2000
Il termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione, di cui al primo comma dell'art. 491 c.p.p., richiamato dall'art. 38 dello stesso codice, spira con la decisione delle questioni ivi previste e comprende anche il tempo in cui il pubblico ministero formula le sue conclusioni sulle questioni stesse.
Cass. civ. n. 1586/1999
In tema di decorrenza del termine per la dichiarazione di ricusazione, la relativa causa può dirsi «divenuta nota» solo quando sia «conosciuta», di guisa che deve escludersi che possa ritenersi sicuramente nota una circostanza solo perché pubblicata su un quotidiano, sia pure di rilevanza nazionale, della cui lettura non si può fare obbligo ad alcuno.
Cass. civ. n. 2613/1998
Il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione di volontà rilevante ai fini di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore. (Fattispecie in tema di invito orale di astensione fatto dal difensore dell'imputato al Gip in udienza: la Corte ha escluso qualsiasi effetto derivante dalla mera presenza della parte in udienza, sia per l'equivocità del silenzio sia per la necessaria dichiarazione formale di ricusazione a norma degli artt. 37 e 38 c.p.p.).
Cass. civ. n. 1738/1998
In tema di termini per la dichiarazione di ricusazione, in base all'art. 38, comma primo, c.p.p., la presentazione della dichiarazione, nel giudizio, può essere proposta fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma primo, c.p.p., relativo alle questioni preliminari, e cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti civili, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento, non bastando che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492, comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 3845/1997
In materia di termini e forme per la dichiarazione di ricusazione, l'espressione “divenire noto” di cui all'art. 38 c.p.p. prende in considerazione una situazione obiettiva di pubblicità, e dunque non implica la personale reale conoscenza ma solo la “conoscibilità” mediante l'uso di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a rigetto della dichiarazione di astensione da parte del giudice invocata dall'imputato quale termine iniziale. La Corte ha precisato che tale dichiarazione, lungi dal costituire l'atto che rendeva “nota” una causa di ricusazione presupponeva essa stessa la situazione posta giuridicamente a fondamento dell'astensione come della ricusazione).
Cass. civ. n. 3771/1997
Ai fini della tempestività della presentazione della dichiarazione di ricusazione, basata sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., il dies a quo del termine previsto dalla legge decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, mentre è irrilevante la data del deposito della sentenza e a fortiori qualsiasi altra forma di conoscenza effettiva precedente alla pubblicazione, atteso che, secondo quanto disposto dall'art. 136 della Costituzione, la sentenza della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge esplica effetti nell'ordinamento giuridico solo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cass. civ. n. 2354/1997
Quando il procedimento è già nella fase dibattimentale, ma non sia decorso il termine per la proposizione delle questioni preliminari, la presentazione dalla dichiarazione di ricusazione (nel caso di specie conseguente ad una pronuncia della Corte costituzionale in materia di incompatibilità) può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, anche se questo sia stato più volte fissato e sia stato rinviato prima del completamento delle formalità di apertura, ma dopo quelle relative all'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 6058/1996
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o le forme prescritti. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare era stata presentata dall'imputato ricusante direttamente all'udienza preliminare, e non presso la cancelleria della corte d'appello, giudice competente a decidere sulla ricusazione).
Cass. civ. n. 5293/1996
Al fine di valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione nell'ipotesi in cui la causa di essa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, si deve avere riguardo all'udienza che si svolge dinanzi al giudice ricusato, e non già a quella relativa a procedimento incidentale radicatosi dinanzi a un giudice diverso. (Fattispecie relativa a ricusazione di presidente di tribunale militare, la causa della quale era divenuta nota nel corso di udienza svoltasi, in precedente procedura di ricusazione, dinanzi alla corte militare d'appello. In riferimento ad essa, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di tre giorni di cui alla prima parte dell'art. 38, comma secondo, c.p.p., e non quello di cui alla seconda parte dello stesso articolo).
Cass. civ. n. 174/1993
L'art. 38 comma 4 c.p.p. secondo il quale la dichiarazione di ricusazione, «quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale», va interpretato, alla stregua del suo letterale tenore ed anche alla luce della regola generale enunciata nell'art. 99 c.p.p. in materia di «estensione al difensore dei diritti dell'imputato», nel senso che detta dichiarazione può essere proposta in via autonoma anche dal difensore munito di mandato speciale, ferma restando la possibilità, per l'imputato, di annullare l'efficacia ai sensi del comma 2 del citato art. 99.
Cass. civ. n. 2735/1992
L'art. 123 c.p.p. - secondo cui i detenuti possono presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore, che sono iscritte in apposito registro ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria - è norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 24 d.p.r. 24 aprile 1976 n. 431, che si riferisce genericamente alle iscrizioni relative ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari. Ne consegue che è ammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del giudice presentata dal detenuto al direttore della casa circondariale, a cui compete la trasmissione dell'atto alla competente autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 1380/1991
In tema di ricusazione, il disposto dell'art. 38, comma quarto, nuovo c.p.p. (così come, del resto, quello dell'art. 65, comma secondo, c.p.p. abrogato) deve essere interpretato nel senso che mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell'interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato, il difensore può fungere solo da nuncius, ossia presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.