Art. 38 – Codice di procedura penale – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare [416 c.p.p. e ss.], fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420 c.p.p.]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore [96-108 c.p.p.] o di un procuratore speciale [122 c.p.p.]. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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