Cass. civ. n. 6098 del 27 aprile 2001
Testo massima n. 1
Qualora il padre, che ha legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, chieda di attribuirgli il proprio cognome trova applicazione analogica l'art. 262 c.c.; pertanto, dovrà valutarsi l'interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, esclusa ogni automaticità.
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi di legittimazione del figlio naturale per provvedimento del giudice, ai fini dell'attribuzione al figlio del cognome del padre che lo ha legittimato successivamente si deve valutare l'interesse esclusivo del minore (Nella specie la Cassazione ha precisato che si deve aver riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, escludendo ogni automaticità).
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