Art. 262 – Codice civile – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata [269 ss.], o riconosciuta [250] successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio [naturale] può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore [51], previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21865/2025
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile qualora, sulla base di una valutazione "ex ante" delle norme tecniche e legali esistenti al momento del fatto, si accerti che l'agente ha disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all'atto di redazione del bilancio, discostandosi consapevolmente dagli stessi, senza fornire adeguata informazione giustificativa.
Cass. civ. n. 9823/2025
In tema di reati societari, l'appostazione in bilancio di attività finanziarie, classificate, sulla base di principi contabili internazionali, come "investimenti posseduti fino alla scadenza" (HTM), ma che in realtà, al momento dell'acquisto, erano classificati come "attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS), integra il delitto di false comunicazioni sociali in assenza di espressa riclassificazione e conseguente, necessaria iscrizione di una riserva negativa collegata alla perdita di valore subìta "medio tempore" dai titoli.
Cass. civ. n. 7816/2025
Risponde di bancarotta impropria da falso in bilancio, l'amministratore che, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, anziché provvedere "senza indugio" alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società, rappresenti in bilancio falsamente attività e passività. (In motivazione la Corte ha affermato che la mancanza di un termine decadenziale per la delibera di ripianamento del capitale sociale esclude soltanto che la stessa possa essere ritenuta illegittima qualora adottata oltre l'esercizio di riferimento e non, invece, che possa essere adottata in ogni tempo).
Cass. civ. n. 21854/2024
Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Cass. civ. n. 10160/2024
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Cass. civ. n. 47900/2023
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 27970/2023
Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.
Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cass. civ. n. 6865/2022
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Cass. civ. n. 17835/2021
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilità come "finanziamenti del titolare", in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali.
Cass. civ. n. 772/2020
In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/01/2019).
Cass. civ. n. 17489/2018
Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Cass. civ. n. 27170/2018
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rimanendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio presso la sede della società.
Cass. civ. n. 6495/2018
Il reato di false comunicazioni sociali e quello di truffa possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.
Cass. civ. n. 49550/2018
Nel reato di impedito controllo, previsto dall'art.2625 cod.civ., la condotta di impedimento, di natura non necessariamente attiva, deve attenere in modo specifico alle funzioni di controllo esercitabili da ciascun socio sulla gestione ed amministrazione della società.
Cass. civ. n. 47307/2016
In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 cod. civ., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l'amministratore si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).
Cass. civ. n. 26334/2016
La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.
Cass. civ. n. 22474/2016
Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.
Cass. civ. n. 6916/2016
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di contenzioso).
Cass. civ. n. 3184/2016
L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.
Cass. civ. n. 19734/2015
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005).
Cass. civ. n. 12640/2015
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest'ultimo l'abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità.
Cass. civ. n. 28806/2013
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Cass. civ. n. 3229/2013
In tema di false comunicazioni sociali, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l.vo n. 61 del 2002 la punibilità è esclusa se la condotta incriminata non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero, in via alternativa, non determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento, ferma restando ai fini della configurabilità del reato l'irrilevanza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscano in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quella corretta.
Cass. civ. n. 38393/2012
Il diritto di querela per il reato di impedito controllo spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento.
Cass. civ. n. 14759/2012
Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., la causazione di un danno ai soci può anche non essere perseguito in modo diretto dall'autore della condotta, essendo sufficiente che egli ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.
Cass. civ. n. 11639/2012
Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma secondo, cod. civ.) si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice - necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità - con la conseguenza che solo dalla verificazione del danno decorre il termine per presentare la querela.
Cass. civ. n. 7787/2012
Integra il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci l'amministratore che apposta artificiosamente nel bilancio come anticipazioni in conto capitale somme versate dai soci medesimi a diverso titolo, determinandone successivamente l'indebito assorbimento una volta deliberato, peraltro con modalità illegittime, l'azzeramento del suddetto capitale.
Cass. civ. n. 2784/2011
In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 c.c., come richiamata dall'art. 223, comma secondo, n. 1, L. R, richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale, ancorché compatibile con la presenza di concomitanti finalità. Nella specie si è ritenuto sussistere siffatto dolo intenzionale con riguardo ai creditori nella rappresentazione tranquillante dello stato finanziario del novero societario facente capo all'imputato quando esso era, in realtà, sommerso da debiti e da impellenti ingiunzioni, costretto a ricorrere ad espedienti rischiosi pur di lucrare qualche garanzia ed allargamento di fido).
Cass. civ. n. 2644/2011
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità).
Cass. civ. n. 15062/2011
I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento.
Cass. civ. n. 18556/2011
La contravvenzione di false comunicazioni sociali e il delitto di truffa possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.
Cass. civ. n. 36924/2011
È legittimato, in quanto persona offesa, alla proposizione della querela per il reato di false comunicazioni sociali il socio, sia pure di minoranza, che è destinatario delle comunicazioni medesime, avendo il diritto di ricevere un'informazione corretta. (La Corte ha precisato che detto principio vale a maggior ragione nel caso di società a responsabilità limitata, nel quale la tutela dei diritti di socio di minoranza si attua attraverso la veridicità delle informazioni sociali).
Cass. civ. n. 34476/2011
Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.L.vo n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.L.vo n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.L.vo n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).
Cass. civ. n. 27296/2010
Il reato di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 c.p., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 15953/2007
Qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno. Tale decisione — da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. — è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 39896/2006
In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 c.c. non sussiste un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale — come emerge dalla clausola di riserva posta in apertura dell'art. 2621 c.c. «salvo quanto previsto dall'art. 2622» — la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 c.c.
Cass. civ. n. 12641/2006
In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 c.c., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto «a essere se stessi». Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.