Cass. pen. n. 26431 del 19 giugno 2003
Testo massima n. 1
È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma 5 c.p.p. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice «in quanto applicabili», escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p.
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